Cassazione Civile, Ordinanza n. 25091/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda una striscia di terreno/area circostante un capannone industriale. Una società, dopo avere acquistato nel 1997 il capannone e l'area pertinenziale, ha agito contro la società proprietaria subentrata alla venditrice originaria chiedendo che fosse dichiarata la sua proprietà per usucapione dell'area. La società convenuta ha resistito. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione della convenuta. In Cassazione la soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. e violazione degli artt. 1141 c.c. e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come possesso una mera detenzione dell'area, perché la parte attrice aveva ammesso di essere stata immessa nel godimento del bene dalla proprietaria, in attesa del frazionamento e del trasferimento definitivo; ne derivava, secondo la ricorrente, un rapporto fondato su concessione/comodato gratuito, privo di interversione del possesso, e quindi inidoneo a fondare l'usucapione. Ha inoltre contestato che la richiesta di modifica della destinazione urbanistica al Comune potesse valere come atto di mutamento della detenzione in possesso, perché non rivolto al proprietario. Gli altri due motivi, relativi rispettivamente all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., restavano subordinati all'esito del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla qualificazione del rapporto con il bene: dagli stessi fatti riferiti nella sentenza impugnata emergeva che la disponibilità dell'area derivava da una concessione della proprietaria nell'ambito di rapporti negoziali obbligatori, sicché si trattava di detenzione qualificata e non di possesso utile ad usucapionem, in assenza di prova di una valida interversio possessionis manifestata verso il proprietario. La Corte ha quindi escluso che il solo uso dell'area come posteggio e transito, o la mera coltivazione di pratiche urbanistiche, bastassero a trasformare la detenzione in possesso. Accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiesto dall'usucapione; non può operare se il rapporto con il bene è solo detentivo e manca un possesso utile protratto per il tempo di legge
la presunzione di possesso non opera quando la relazione con la cosa deriva da un atto o fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto; è necessaria una interversio possessionis per mutare la detenzione in possesso
richiamato nel motivo come parametro di violazione, senza autonoma elaborazione nel merito della decisione
il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo
il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo
richiamato per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
richiamato quanto al collegio investito della decisione camerale
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
evocato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente
evocato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente
Massime di principio
- Quando la disponibilità materiale del bene deriva da un titolo negoziale o da una concessione del proprietario nell'ambito di un rapporto a effetti obbligatori, la relazione con la cosa integra di regola mera detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione.
- Per convertire la detenzione in possesso è necessaria una interversio possessionis, cioè una manifestazione esterna, univoca e rivolta contro il proprietario, idonea a rendere percepibile la volontà di possedere uti dominus.
- La mera utilizzazione del bene, anche se protratta e accompagnata da iniziative amministrative o urbanistiche, non basta di per sé a mutare il titolo del rapporto con la res; occorrono fatti inequivoci e incompatibili con il riconoscimento dell'altrui proprietà.
- In sede di legittimità, se il primo motivo che investe la qualificazione del rapporto con il bene è fondato, i motivi ulteriori che dipendono logicamente da esso possono essere dichiarati assorbiti.
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