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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11140/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestano che la Corte di appello non abbia adeguatamente esaminato e motivato alcune questioni dedotte in appello: in particolare la configurabilità della recidiva (esclusione/erronea applicazione), il diniego delle attenuanti generiche, la sproporzione della pena rispetto al danno/profitto dichiarati, la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee e delle prove favorevoli, e l'uso di presunzioni con valutazioni contraddittorie o stereotipate. Si lamenta altresì che molte censure siano state introdotte solo con motivi aggiunti e non fossero specificamente devolute al giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: i motivi sono stati ritenuti aspecifici, reiterativi o non consentiti perché non previamente devoluti al giudice di appello (rapporto tra motivi principali e motivi aggiunti). In particolare, le censure relative alla recidiva e alle attenuanti generiche sono state ritenute non ammissibili se non erano state dedotte in appello o risultavano formulate in modo generico. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio (discostamento dal minimo edittale giustificato con precedenti e gravità del danno/profitto) e sul diniego delle attenuanti generiche (motivazione non manifestamente illogica). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma richiamata nella riqualificazione della fattispecie a carico di Gucciardo (reato di estorsione o altra fattispecie richiamata dalla norma, valutata unitamente all'art. 625).

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Richiamato nella riqualificazione del fatto: specifica aggravante/rilevo contestuale usata dalla Corte d'appello per ridefinire il tipo di reato e la sua pena.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Riferimento normativo collegato alla disciplina delle recidive; la censura sulla configurabilità della recidiva è stata ritenuta generica e non adeguatamente dedotta in appello.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai mezzi istruttori e alla valutazione delle dichiarazioni; invocato dai ricorrenti nella censura sull'esame delle prove, ma la Corte ha ritenuto la motivazione territoriale sufficiente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi dedotti in cassazione (mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione; violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto i motivi presentati aspecifici o non confrontanti con la motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dei motivi aggiunti in appello: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare non consentiti i motivi che ampliavano il petitum e non erano collegabili ai motivi principali dell'appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento relativo al regime delle circostanze attenuanti (realtà del trattamento sanzionatorio); la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata e non suscettibile di sindacato in Cassazione se esente da manifesta illogicità.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: utilizzata a supporto delle censure sulla sproporzione della pena, ma la Corte ha ritenuto la discrezionalità motivata dalla gravità e dai precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la commisurazione della pena; richiamata nei motivi sul trattamento sanzionatorio ma la Corte ha ritenuto la motivazione territoriale adeguata.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi aspecifici, meramente reiterativi o che non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata.
  • I "motivi aggiunti" in appello non possono introdurre nuove censure estranee ai motivi principali: devono rappresentare sviluppo o maggiore esplicitazione di quanto già dedotto, non l'ampliamento del petitum.
  • Le censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in appello per essere esaminate in cassazione; deduzioni generiche o tardive sono improduttive.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria; non è necessario che il giudice prenda in considerazione ogni singolo elemento favorevole se ha indicato quelli ritenuti decisivi.
  • Per contestare la valutazione probatoria (es. uso di dichiarazioni di coimputati, presunzioni), il ricorrente deve indicare punti precisi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione e non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • Il giudice d'appello può discostarsi dal minimo edittale se motiva il discostamento con elementi concreti (prevedibili precedenti specifici, gravità del danno/profitto); questa motivazione è di norma non sindacabile se corretta e logica.
  • Chi impugna deve curare la specificità formale dei motivi: il difetto di specificazione formale può determinare l'inammissibilità sostanziale del ricorso in Cassazione.

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