Cassazione Penale, Sentenza n. 11140/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestano che la Corte di appello non abbia adeguatamente esaminato e motivato alcune questioni dedotte in appello: in particolare la configurabilità della recidiva (esclusione/erronea applicazione), il diniego delle attenuanti generiche, la sproporzione della pena rispetto al danno/profitto dichiarati, la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee e delle prove favorevoli, e l'uso di presunzioni con valutazioni contraddittorie o stereotipate. Si lamenta altresì che molte censure siano state introdotte solo con motivi aggiunti e non fossero specificamente devolute al giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: i motivi sono stati ritenuti aspecifici, reiterativi o non consentiti perché non previamente devoluti al giudice di appello (rapporto tra motivi principali e motivi aggiunti). In particolare, le censure relative alla recidiva e alle attenuanti generiche sono state ritenute non ammissibili se non erano state dedotte in appello o risultavano formulate in modo generico. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio (discostamento dal minimo edittale giustificato con precedenti e gravità del danno/profitto) e sul diniego delle attenuanti generiche (motivazione non manifestamente illogica). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella riqualificazione della fattispecie a carico di Gucciardo (reato di estorsione o altra fattispecie richiamata dalla norma, valutata unitamente all'art. 625).
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Richiamato nella riqualificazione del fatto: specifica aggravante/rilevo contestuale usata dalla Corte d'appello per ridefinire il tipo di reato e la sua pena.
Riferimento normativo collegato alla disciplina delle recidive; la censura sulla configurabilità della recidiva è stata ritenuta generica e non adeguatamente dedotta in appello.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai mezzi istruttori e alla valutazione delle dichiarazioni; invocato dai ricorrenti nella censura sull'esame delle prove, ma la Corte ha ritenuto la motivazione territoriale sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i vizi dedotti in cassazione (mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione; violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto i motivi presentati aspecifici o non confrontanti con la motivazione impugnata.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti dei motivi aggiunti in appello: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare non consentiti i motivi che ampliavano il petitum e non erano collegabili ai motivi principali dell'appello.
Riferimento relativo al regime delle circostanze attenuanti (realtà del trattamento sanzionatorio); la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata e non suscettibile di sindacato in Cassazione se esente da manifesta illogicità.
Norma sulla determinazione della pena: utilizzata a supporto delle censure sulla sproporzione della pena, ma la Corte ha ritenuto la discrezionalità motivata dalla gravità e dai precedenti.
Principi direttivi per la commisurazione della pena; richiamata nei motivi sul trattamento sanzionatorio ma la Corte ha ritenuto la motivazione territoriale adeguata.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi aspecifici, meramente reiterativi o che non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata.
- I "motivi aggiunti" in appello non possono introdurre nuove censure estranee ai motivi principali: devono rappresentare sviluppo o maggiore esplicitazione di quanto già dedotto, non l'ampliamento del petitum.
- Le censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in appello per essere esaminate in cassazione; deduzioni generiche o tardive sono improduttive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria; non è necessario che il giudice prenda in considerazione ogni singolo elemento favorevole se ha indicato quelli ritenuti decisivi.
- Per contestare la valutazione probatoria (es. uso di dichiarazioni di coimputati, presunzioni), il ricorrente deve indicare punti precisi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il giudice d'appello può discostarsi dal minimo edittale se motiva il discostamento con elementi concreti (prevedibili precedenti specifici, gravità del danno/profitto); questa motivazione è di norma non sindacabile se corretta e logica.
- Chi impugna deve curare la specificità formale dei motivi: il difetto di specificazione formale può determinare l'inammissibilità sostanziale del ricorso in Cassazione.
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