Cassazione Civile, Ordinanza n. 15183/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confine e di proprietà tra due nuclei familiari su terreni limitrofi. In primo grado era stato accertato che il fondo identificato catastalmente con alcune particelle apparteneva agli attori originari e che una striscia di terreno recintata dai convenuti faceva parte di quel fondo; era stato inoltre ordinato ai convenuti di astenersi da molestie e turbative, rigettando il resto delle domande e delle riconvenzionali. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione valorizzando le risultanze della consulenza tecnica svolta sulla base del frazionamento allegato a una divisione del 1951, ritenendo che la particella rivendicata dai convenuti fosse frutto di errore catastale e che l'atto di divisione del 1966 non fosse loro opponibile. I ricorrenti, quali eredi della parte originaria, hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato le prove, ignorato documenti notarili e amministrativi e disatteso una consulenza tecnica svolta in altro giudizio; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato esame di critiche alla CTU, degli atti di divisione, del certificato storico ventennale, del certificato di destinazione urbanistica e di lettere del Comune. La censura sostanziale era dunque diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a contestare l'accertamento del confine e della titolarità della porzione di terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. È stata dichiarata inammissibile la doglianza relativa all'art. 345 c.p.c. perché formulata in modo apodittico e privo di specifica illustrazione. Per il resto, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che i ricorrenti non denunciavano l'uso di prove non introdotte o la mancata applicazione di una regola legale di valutazione, ma chiedevano in realtà una diversa lettura del materiale probatorio e una sostituzione del giudizio di merito sulla CTU e sui documenti. La Corte ha anche escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché le censure miravano solo a contestare la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o disattenda la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui la legge non lo consente; non è sindacabile in cassazione la sola critica alla ponderazione del materiale istruttorio.
La censura relativa al divieto di nuove domande, eccezioni o prove in appello è inammissibile se non è specificamente illustrata e argomentata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il ricorso miri soltanto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 111 Cost., comma 7
Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante censure formalmente rubricate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando in realtà si contesti soltanto la scelta del giudice di merito tra prove concorrenti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri del giudice; non basta lamentare che il giudice abbia creduto ad alcune prove e non ad altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento, non già per denunciare un asserito cattivo esercizio del potere valutativo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura, sotto tale etichetta, si risolva nella contestazione della lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 345 c.p.c. richiede una censura specifica e puntuale; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
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