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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42370/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Di conseguenza la condanna confermata in appello (per i reati prospettati agli artt. 624 e 625 c.p.) è stata cancellata per estinzione del reato per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per i reati indicati, sostenendo che il reato era prescritto prima della pronuncia di secondo grado. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo: la consumazione del reato è fissata al 12 marzo 2014 e il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 c.p.), è decorso il 12 settembre 2021, quindi antecedentemente alla sentenza di appello del 12 novembre 2021. La Corte territoriale aveva invece computato una sospensione di 64 giorni in applicazione della normativa emergenziale per il Covid-19 (art. 83 d.l. 17/03/2020, n.18 conv. L. 24/04/2020, n.27), ma la Cassazione ha sottolineato che tale sospensione si applica solo ai procedimenti nei quali fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti nel periodo indicato (richiamando Sez. 5, n. 2647 del 24/01/2021, Fava, Rv. 282431). Nel processo in esame non risultavano termini operativi nel periodo 9 marzo-11 maggio e quindi la sospensione non doveva essere computata.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Norme fattuali che individuano i reati contestati; erano gli articoli ai quali la condanna dell'imputata era ricondotta.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Disposizioni sul computo del termine di prescrizione e sulla sua durata: dalla consumazione del reato si calcola il termine massimo applicabile (nel caso 7 anni e 6 mesi).

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27

    Introduce la sospensione del decorso dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, ma la sospensione va applicata solo ai procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2647 del 24/01/2021, Fava, Rv. 282431

    Conferma il principio che la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica esclusivamente quando vi siano stati termini procedurali effettivamente operanti nel periodo emergenziale.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola a partire dalla data di consumazione del reato; è essenziale determinare con precisione il dies a quo per valutare la scadenza del termine.
  • Le sospensioni legate all'emergenza Covid (art. 83 d.l. 18/2020) non vanno automaticamente aggiunte al computo della prescrizione: si applicano solo se nel procedimento erano effettivamente operanti termini per compiere atti specifici nel periodo indicato.
  • Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia di appello, la condanna deve essere annullata perché il reato è estinto; la Cassazione può dichiararlo senza rinvio.
  • È compito delle parti, e dell'organo giurisdizionale, verificare e contestare il corretto computo dei termini e l'eventuale applicabilità di sospensioni o interruzioni; errori nel conteggio possono ribaltare l'esito della sentenza.
  • In casi analoghi conviene documentare se nel periodo emergenziale vi fossero udienze o termini effettivamente calendarizzati o atti da svolgere, poiché ciò determina l'eventuale sospensione del decorso prescrizionale.

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