Cassazione Penale, Sentenza n. 10604/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 26/05/2022 che aveva respinto la sua istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra vari reati commessi da Duric quando era minorenne, relativi a sentenze emesse dai Tribunali per i minorenni (Palermo, Catania e altri). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto insufficiente l'identità delle norme violate, la prossimità spazio-temporale e la medesimezza del movente per provare un medesimo disegno criminoso. La ricorrente ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la continuazione tra alcuni reati (Tribunale per i minorenni di Trieste e Palermo), che in ambito minorile lo "stile di vita" assume rilievo probatorio maggiore e che era stata chiesta anche la valutazione della continuazione per gruppi ristretti di reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato il diniego: non ha preso in considerazione la minore età dell'imputata (conseguente maggiore rilevanza dello "stile di vita" nella prova del disegno criminoso), non ha valutato compiutamente le valutazioni già effettuate in sede di cognizione (ove era stata riconosciuta continuazione tra reati in un arco temporale sovrapponibile) e non ha esaminato la richiesta di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, adito a diverso giudice.
Norme richiamate
Riconosciuta come la norma che disciplina il vincolo della continuazione tra più delitti quando è presente un medesimo disegno criminoso; la Corte richiama che tale vincolo può essere accertato anche tenendo conto della particolare condizione di minore, che amplifica il valore indiziario dello "stile di vita".
Norma procedurale che disciplina la domanda al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare le valutazioni già formulate in sede di cognizione e deve motivare specificamente se decide diversamente.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1998
Previsione che impone l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità e alle esigenze educative del minore; interpretata nel senso che, nel caso di minore, lo "stile di vita" e le scelte influenzate da immaturità ed ambiente possono assumere maggiore valore indiziario ai fini dell'accertamento del disegno criminoso unificante.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic; Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S.; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele)
Citazioni di precedenti della Corte di Cassazione richiamati nella motivazione
La Corte si richiama a precedenti che chiariscono: a) il maggiore rilievo probatorio dello "stile di vita" nel caso di reati commessi da minori; b) l'obbligo del giudice dell'esecuzione di confrontarsi con la valutazione già svolta in sede di cognizione e di motivare l'eventuale disaccordo.
Massime di principio
- Quando la richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda reati commessi da un soggetto minorenne, il giudice deve valutare anche lo "stile di vita" e le condizioni di immaturità come elementi indicativi del disegno criminoso, poiché in ambito minorile tali elementi possono avere maggior valore probatorio.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può ignorare le valutazioni già espresse dal giudice della cognizione: se intende discostarsene deve motivare specificamente e confrontarsi con il quadro fattuale e giuridico emerso nei provvedimenti dedotti.
- La domanda di riconoscimento della continuazione può riguardare anche gruppi ristretti di reati; il rifiuto generico senza esame puntuale delle singole contestazioni o gruppi può comportare l'annullamento della decisione e il rinvio.
- Non può essere imposto all'istante un onere quasi probatorio eccessivo: spetta al richiedente fornire elementi indicativi, ma la valutazione finale compete al giudice che deve motivare adeguatamente la propria decisione, soprattutto quando si tratta di reati commessi da minori.
- In caso di carenze motivazionali rilevanti (mancata considerazione della minore età, delle valutazioni di cognizione, o della richiesta di gruppi di reati), la Cassazione è incline ad annullare l'ordinanza e a rinviare per un nuovo esame da parte di diverso giudice.
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