Cassazione Civile, Ordinanza n. 19457/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia origina dal reclamo proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una ditta individuale, dopo aver ritenuto inammissibile la procedura di concordato preventivo in continuità indiretta. La corte d'appello ha confermato la declaratoria di fallimento rilevando l'esistenza di uno stato di insolvenza desunto da un'esposizione debitoria complessiva rilevante, in larga parte fiscale, dall'insufficienza del patrimonio immobiliare e dalla persistenza di debiti bancari. Con il ricorso per cassazione l'imprenditore ha dedotto, con un unico motivo formalmente ricondotto all'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; in sostanza, ha sostenuto che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i requisiti di fallibilità e lo stato di insolvenza, trascurando la documentazione contabile aggiornata e gli effetti della procedura di rottamazione del debito fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato, in via preliminare, che la notifica del ricorso era stata effettuata alla curatela personalmente e non presso il difensore domiciliatario, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso era prima facie infondato e comunque inammissibile. Nel merito del motivo unico, la Corte ha affermato che la censura era del tutto generica e confusa, non riconducibile con precisione ad alcuna delle ipotesi di vizio di cui all'art. 360 c.p.c., e che non era denunciato un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, il giudice di merito aveva comunque esaminato la situazione patrimoniale aggiornata e la domanda di rottamazione fiscale. È stato anche escluso il vizio di motivazione apparente o mancante, poiché la sentenza impugnata rendeva comprensibile il percorso logico seguito. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con richiamo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
n. 5; richiamo anche ai nn. 3, 4 e 5
Il motivo di ricorso deve essere specifico e riconducibile con precisione a una delle tassative ipotesi di ricorso per cassazione; non sono ammissibili censure generiche o cumulativamente confuse di fatto e di diritto. Dopo la riforma del 2012, il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
"minimo costituzionale" della motivazione
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; fuori dalle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non è configurabile censura per insufficienza motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o apparente della motivazione si traduce in nullità della sentenza per vizio del provvedimento.
La nullità della notificazione del ricorso è in astratto sanabile mediante rinnovazione, ma la rinnovazione può essere ritenuta superflua se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato.
Il giudice deve evitare formalità e attività processuali superflue che ostacolino la ragionevole durata del processo.
Il termine per l'integrazione del contraddittorio può essere omesso quando la fissazione risulterebbe inutile in presenza di ricorso prima facie infondato.
art. 15 l.f.
La violazione della norma sul procedimento per la dichiarazione di fallimento è stata ritenuta dedotta in modo del tutto generico e quindi non idonea a fondare il ricorso.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo tecnico, specifico e riconducibile a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; una doglianza generica, cumulativa o confusa tra vizi di fatto e di diritto è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile come nulla solo quando sia mancante, solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; altrimenti il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito.
- La nullità della notifica del ricorso per cassazione può essere sanata con rinnovazione, ma il giudice può evitarla quando il ricorso sia manifestamente inammissibile, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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