Cassazione Penale, Ordinanza n. 20839/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare il diniego delle attenuanti generiche e ritenendo eccessiva la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulle attenuanti generiche, perché la motivazione della Corte territoriale non era contraddittoria e aveva valorizzato elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p. rispetto agli argomenti difensivi. Quanto alla pena, ha rilevato che una motivazione particolarmente analitica è necessaria solo quando la pena si discosti sensibilmente dalla media edittale, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Per effetto dell'inammissibilità, ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 585 c.p. per i fatti di lesioni personali.
Disposizione richiamata in relazione all'aggravamento delle lesioni contestate.
Parametri utilizzati dal giudice di merito per il giudizio sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.
Irrilevante nel testo letterale, ma il ricorso riguarda il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ne richiama il giudizio di fatto del merito.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la somma alla Cassa delle ammende non è dovuta in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di merito sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo il giudice di legittimità sostituire una diversa valutazione degli elementi ex art. 133 c.p.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti prevalenti rispetto a quelli favorevoli all'imputato, quali gravità della condotta, intensità del dolo e precedenti penali.
- La motivazione sulla quantificazione della pena non richiede un'analisi particolarmente dettagliata quando la pena irrogata si collochi al di sotto o comunque non lontano dalla misura media edittale; un obbligo motivazionale più penetrante sorge solo in caso di significativo scostamento dalla media.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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