Cassazione Penale, Sentenza n. 15180/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salerno impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625 cod. pen., n.2 e n.7) in concorso con Di Maggio Goffredo per essersi impossessato del motociclo Honda SH 300, parcheggiato in pubblico, dopo aver manomesso il blocco di accensione. Era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale. In cassazione il ricorrente deduceva principalmente: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva; 2) contraddittorietà ed eccessività della pena rispetto al coreo e al rito abbreviato. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi costituissero mera reiterazione di censure già svolte in appello e non critiche specifiche idonee a conformare l'impugnazione ai requisiti di ammissibilità. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla recidiva, richiamando elementi quali la fuga prolungata dell'imputato e precedenti per reati gravi, e ha ritenuto legittima la comparazione tra aggravanti e attenuanti operata ai fini della dosimetria. Il giudice ha confermato la pena rideterminata dalla Corte d'Appello in 1 anno di reclusione e 300 euro di multa, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di furto; la condotta descritta (impossessamento del motociclo con manomissione dell'accensione) è stata inquadrata alla luce di tale articolo.
art. 625 cod. pen. (n.2 e n.7)
Aggravanti previste per il reato di furto; la Corte d'Appello le ha ritenute applicabili e valutate nella comparazione con le attenuanti.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha effettuato il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti ai sensi di tale articolo.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme a titolo di ammenda, applicata in sede di accoglimento della pronuncia di inammissibilità.
DL 28.10.2020 n. 137 art. 23 comma 8
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale; indicazione procedurale relativa alla partecipazione del Procuratore Generale in sede di cassazione.
Massime di principio
- In cassazione sono ammissibili solo i motivi che svolgono una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate in appello è inammissibile.
- La Corte d'Appello può valorizzare elementi fattuali concreti (es. fuga prolungata, modalità del comportamento) per ritenere la recidiva e maggiore pericolosità sociale; per contrastare questa valutazione è necessario contestare specificamente i fatti o la loro valutazione, non solo esprimere disaccordo generale.
- Nella dosimetria della pena il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti può essere anche sintetico o implicito, e la Cassazione interviene solo se emerge un ragionamento illogico o arbitrario.
- Quando si impugna la quantificazione della pena dopo l'abbreviato, occorre dimostrare in modo preciso l'arbitrarietà della riduzione o del confronto tra le circostanze; argomentazioni generiche sull'eccessività non sono sufficienti.
- La presentazione di motivi non specifici espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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