Cassazione Penale, Ordinanza n. 03668/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per il reato contestato, ritenuto aggravato dalla minaccia a mano armata e dall'aggravante ad effetto speciale richiamata in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia grave aggravata. Ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avrebbe confutato specificamente le censure svolte in appello sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. Ha inoltre sostenuto un supposto travisamento della prova, per la mancata considerazione delle dichiarazioni di un teste e del certificato di pronto soccorso, nonché ha contestato la procedibilità d'ufficio e l'irrilevanza della remissione di querela. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché la motivazione d'appello era in realtà esaustiva e, comunque, le doglianze erano manifestamente infondate. Ha ribadito che, per il reato di minaccia, è sufficiente la mera idoneità intimidatoria della condotta, senza che occorra l'effettivo timore della persona offesa, e che la minaccia a mano armata è grave per la sola utilizzazione di un'arma, propria o impropria. Ha inoltre escluso il travisamento della prova e ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante ex art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 rendesse il reato procedibile d'ufficio, con irrilevanza della remissione di querela.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'aggravante della minaccia commessa con armi; la Corte afferma che la minaccia a mano armata è tipicamente grave per il solo uso dell'arma, propria o impropria.
Usato come parametro della gravità della minaccia; la Corte ribadisce che la gravità è intrinseca e non dipende dall'effettiva intimidazione della vittima.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Aggravante ad effetto speciale che rende procedibile d'ufficio il reato, escludendo la rilevanza della remissione di querela.
Massime di principio
- Nel reato di minaccia, la rilevanza penale è integrata dalla mera idoneità della condotta a intimidire, senza che sia necessario verificare un effettivo stato di paura nella persona offesa.
- La gravità della minaccia va valutata in modo oggettivo: quando la condotta è posta in essere con un'arma, propria o impropria, la minaccia è qualificabile come grave a prescindere dalla concreta reazione della vittima.
- Ai fini del giudizio di legittimità, la censura di travisamento della prova è infondata quando mira in realtà a rivalutare il significato probatorio delle dichiarazioni testimoniali già esaminate dal giudice di merito.
- Quando la contestazione comprende un'aggravante ad effetto speciale che rende il reato procedibile d'ufficio, la remissione della querela non produce effetti estintivi o impeditivi della prosecuzione del processo.
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