Cassazione Penale, Sentenza n. 19246/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verrone era stato condannato per truffa per avere offerto su Subito.it un telefono Samsung Galaxy per €250 pur non avendone la disponibilità, inducendo l'acquirente (Andrea La Malfa) a versare il prezzo tramite ricarica Postepay senza poi spedire il bene. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che la sua condotta non sarebbe stata artificio o raggiro ma mero inadempimento contrattuale (art. 640 c.p.); 2) errata motivazione e applicazione dell'art. 62, n. 4 c.p. (circostanza attenuante per speciale tenuità del danno), sostenendo che il valore di €250 doveva considerarsi in re ipsa e che, comunque, la situazione economica da valutare sarebbe quella della famiglia della vittima; 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e motivazione illogica, contestando inoltre l'affermazione che uno studente di 19 anni sia di per sé in condizione di minorata difesa e che €250 non sia facilmente reperibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando tutti i motivi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che la condotta integrasse il reato di truffa (art. 640 c.p.) perché l'imputato aveva creato artificiosamente l'affidamento dell'acquirente circa la disponibilità del bene; ha confermato che, ai fini dell'art. 131-bis e dell'art. 62, n.4 c.p., la valutazione dell'esiguità del danno deve guardare al patrimonio della persona offesa (non alla situazione reddituale complessiva della sua famiglia) e che la somma di €250 può non essere esigua per un liceale diciannovenne. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'attenuante e dell'esclusione di punibilità, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
La condotta di proporre in vendita un bene che non si possiede e concordare la vendita inducendo il pagamento integra gli "artifici o raggiri" ai fini della truffa quando crea l'affidamento ingannevole sulla disponibilità del bene
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, tenendo conto del danno cagionato alla persona offesa
Ai fini della valutazione del danno (per l'art. 131-bis) si applicano i criteri dell'art. 133; il danno da considerare è quello arrecato al patrimonio della persona offesa
L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale si riferisce al danno cagionato alla persona offesa; se il valore della cosa non è indicativo, è corretto esaminare la situazione economica della persona offesa (non il reddito familiare complessivo)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sul motivo di ricorso per cassazione: sono state richiamate ma i motivi dedotti ex lett. b) ed e) sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile: su tale base è stata disposta la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- La pubblicazione online di un bene non disponibile, unita a trattative che inducono il pagamento, può integrare gli "artifici o raggiri" previsti dall'art. 640 c.p. e non è automaticamente un mero inadempimento contrattuale
- Per valutare la speciale tenuità del danno (art. 62, n.4) c.p.) o l'esclusione della punibilità (art. 131-bis c.p.) si deve guardare al danno cagionato al patrimonio della persona offesa; la situazione economica della famiglia rileva solo in via sussidiaria e se adeguatamente documentata
- La somma monetaria, anche se modesta in valore assoluto, può non essere considerata esigua se per la vittima rappresenta un sacrificio significativo (es. studenti non lavoratori): pertanto la valutazione è concreta e non automatica
- L'affermazione che una categoria (es. 'studente di 19 anni') sia automaticamente in condizione di minorata difesa non è sufficiente: occorre valutare concretamente le capacità di difesa e le circostanze del caso
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o dell'esclusione di punibilità è necessario fornire elementi di fatto chiari e specifici sulla entità del danno e sulle condizioni economiche della persona offesa; mere asserzioni generiche risultano normalmente insufficienti
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