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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35738/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato l'appello proposto da Bertoglio contro le decisioni di merito in una causa di riduzione per lesione di quota legittima promossa da Serra Giancarlo nei confronti di Serra Ida (poi subentrata la Bertoglio). Le censure riguardavano: (i) la presunta inammissibilità di nuove contestazioni sollevate in appello (art. 345 c.p.c.); (ii) il riparto dell'onere della prova circa l'esistenza di donazioni antecedenti e la validità della dichiarazione testamentaria della testatrice che affermava di aver già soddisfatto il figlio; (iii) il mancato riconoscimento di una donazione indiretta relativa a un immobile in Luserna San Giovanni e la mancata valutazione delle dichiarazioni probatorie prodotte; (iv) la determinazione errata dei parametri di calcolo della percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie a causa della stima dei beni effettuata con riferimento a data diversa da quella di apertura della successione (violazione art. 556 c.c. e correlati); (v) contestazioni sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando che: (a) la dichiarazione del testatore che asserisce di aver già soddisfatto il legittimario non è di per sé probatoria nei confronti del legittimario e chi sostiene l'esistenza di donazioni deve fornire la relativa prova; (b) molte delle eccezioni sollevate dal ricorrente sono insuscettibili di accoglimento per ragioni processuali (nova in appello, mancata specificità, 'doppia conforme' che esclude il sindacato in Cassazione su fatti decisivi). Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo alla errata determinazione della base di calcolo per la riunione fittizia e la percentuale di riduzione, affermando che la stima dei beni da usare per la riunione fittizia deve riferirsi al valore alla data di apertura della successione (richiamo agli artt. 556, 747 c.c. e giurisprudenza). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e il giudice di rinvio dovrà rinnovare le operazioni di stima e ricalcolare la percentuale di riduzione e le consequenziali operazioni divisionali (incluso aggiornamento e verifica della fattibilità della divisione in natura). Gli altri profili di decisione e le statuizioni sulle prove e sulle spese sono rimessi al giudice di rinvio nei limiti della cassazione; il motivo sulle spese di lite è stato assorbito dalla cassazione parziale.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Disciplina la inammissibilità delle eccezioni e contestazioni nuove non sollevate in primo grado; la Corte ha richiamato la regola ma ha precisato i limiti (memorie, thema probandum) e richiamato giurisprudenza sulle "nova" in appello

  • art. 556 c.c.

    Stabilisce l'epoca cui riferire la valutazione per la riunione fittizia e le operazioni di calcolo della legittima; la Corte ha affermato che la stima dei beni per la riunione fittizia deve essere riferita alla data di apertura della successione

  • art. 747 c.c.

    Prevede che, per la collazione/riunione fittizia, il valore degli immobili sia quello del tempo dell'apertura della successione; applicato per stabilire l'epoca di valutazione rilevante

  • art. 750 c.c.

    Norma di riferimento per la riunione fittizia e la valutazione delle liberalità (richiamata insieme alle altre norme sul calcolo della legittima)

  • art. 751 c.c.

    Riguarda la formazione del valore delle donazioni in denaro (valore nominale) nella riunione fittizia; richiamata nel contesto della determinazione del donatum

  • art. 348 ter c.p.c.

    Limita la possibilità di ricorrere per omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme; la Corte ha rilevato che il vizio dedotto su apprezzamento delle prove rientra nel divieto quando la decisione di appello si conforma a quella di primo grado

Massime di principio

  • La dichiarazione testamentaria del de cuius che afferma di aver già soddisfatto un legittimario non sostituisce la prova delle donazioni: chi invoca l'esistenza di donazioni antecedenti deve dimostrarle.
  • In materia di azione di riduzione, il legittimario deve indicare gli elementi patrimoniali rilevanti per individuare la lesione; il giudice, nei limiti delle preclusioni, deve procedere alla riunione fittizia e valutare le prove disponibili.
  • Contestazioni e fatti nuovi non allegati in primo grado sono in linea di principio inammissibili in appello (divieto di "nova"), salvo i casi in cui le memorie abbiano già fissato il thema decidendum/thema probandum o siano sorte esigenze particolari: attenzione a preclusioni e tecnica processuale.
  • Per calcolare la quota di legittima e la percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie la stima dei beni inclusi nella riunione fittizia deve essere riferita al valore alla data di apertura della successione (art. 556 e 747 c.c.): errore nella data di valutazione può alterare la percentuale di partecipazione riconosciuta al legittimario.
  • Se la divisione o il conguaglio avvengono in momenti successivi, il giudice deve aggiornare la stima (anche d'ufficio) e rivalutare eventuali conguagli in denaro per adeguarli al mutato valore dei beni.
  • In caso di donazione indiretta (o simulazione) è opportuno formulare espressa domanda di accertamento della donazione/simulazione: senza una specifica domanda il profilo processuale può ostacolare il riconoscimento della donazione.
  • La cassazione per omesso esame di fatto decisivo è preclusa quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado (cd. doppia conforme); pertanto molte contestazioni sull'apprezzamento delle prove possono essere infirmabili solo in casi limitati.

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