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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35684/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma il 12/03/2021 ex art.13, comma 2, lett. b) d.lgs. n.286/98. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che sussistevano legami familiari e convivenza con una cittadina italiana (Sabrina Morelli), formalizzata anche mediante dichiarazione anagrafica di convivenza/unione civile ai sensi della l. n.76/2016, circostanza che osterebbe all'espulsione; contestava inoltre l'accertamento della pericolosità sociale senza adeguata motivazione concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che il Giudice di Pace non abbia svolto un concreto accertamento sui "legami familiari" del ricorrente in Italia, intesi nel senso esteso conforme all'art.8 CEDU (comprendendo convivenze di fatto e unioni civili). La Corte ha enunciato un principio di diritto (art.384 c.p.c.), richiamando l'applicazione degli artt.13 comma 2-bis e 19 (nella versione ratione temporis) del d.lgs. n.286/1998 e la rilevanza autonoma dell'integrazione sociale. Il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata al Giudice di Pace di Roma ad diverso magistrato per nuovo esame, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione)

    art.13, comma 2-bis; art.19 (comma 1.1 nella versione introdotta dal D.L. n.130/2020 vigente ratione temporis)

    L'art.13 comma 2-bis va interpretato nell'ambito del diritto all'unità familiare: i "legami familiari" sono elemento impeditivo dell'espulsione e richiedono valutazione concreta di elementi qualificanti (coniugio, durata, convivenza, figli ecc.). L'art.19 comma 1.1 ha ampliato la valutazione includendo anche l'effettivo inserimento sociale e attribuendo pari dignità ai parametri del radicamento familiare e dell'integrazione sociale.

  • legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili e convivenze)

    artt.36 e ss.; comma 36 art.1 (dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto)

    La documentazione pubblica di costituzione di convivenza di fatto/unione civile costituisce elemento probatorio rilevante per dimostrare legami familiari effettivi ai fini dell'ostatività all'espulsione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art.8 CEDU comprende rapporti familiari e affettivi anche in assenza di matrimonio e va bilanciato con interessi pubblici; le autorità nazionali devono conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU quando definiscono il contenuto di tale tutela.

  • D.L. n.130/2020 (conv. con modifiche nella L. n.173/2020)

    introduzione del comma 1.1 all'art.19 T.U.I.

    Ha introdotto il parametro dell'integrazione sociale tra i criteri da valutare nel bilanciamento del diritto alla vita privata e familiare, attribuendo a questo parametro autonoma rilevanza accanto ai legami familiari.

  • D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Prevede il rilascio di permessi in circostanze documentate di cui all'art.19 comma 2 lett. c) del T.U.I.; citato dalla Corte per spiegare le possibili conseguenze del riconoscimento di legami familiari effettivi.

  • Giurisprudenza costituzionale e comunitaria

    Sentenza Corte Costituzionale n.202/2013; giurisprudenza Corte EDU (es. Narjis c. Italia, Johnston c. Irlanda)

    La Corte ha richiamato la sentenza n.202/2013 della Consulta e la giurisprudenza della Corte EDU per sostenere l'ampliamento della nozione di famiglia, l'obbligo di valutazione concreta dei legami e il principio di bilanciamento tra art.8 CEDU e interessi pubblici.

Massime di principio

  • La convivenza di fatto o l'unione civile con cittadino italiano può costituire un legame familiare idoneo a ostare all'espulsione anche se lo straniero non è formalmente sposato.
  • Il giudice e l'amministrazione devono valutare concretamente e motivare elementi qualificanti dell'effettività dei legami familiari (es. durata del rapporto, convivenza, figli, dipendenza economica), non potendosi limitare a constatazioni generiche.
  • Dall'introduzione dell'art.19 comma 1.1 emerge che l'integrazione sociale ha autonoma rilevanza: la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia può concorrere a impedire l'espulsione.
  • La tutela prevista dall'art.8 CEDU va bilanciata con gli interessi di ordine pubblico e sicurezza; tuttavia la sussistenza di motivi di pericolosità deve essere accertata concretamente e motivata specificamente.
  • Se il giudice di merito non compie la valutazione richiesta dalle norme e dalla giurisprudenza (CEDU e interna), la sentenza è suscettibile di cassazione e rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.
  • Documenti ufficiali come la dichiarazione anagrafica di convivenza o l'atto di unione civile sono prove rilevanti e devono essere adeguatamente considerate nel bilanciamento tra diritti individuali e interesse pubblico.

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