Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35686/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione. Denunciava violazione degli artt. 3, 24, 27 Cost. e della normativa internazionale e statale (tra cui art.1 Protocollo n.7 CEDU, d.lgs. 286/1998 e norme sull'ordinamento penitenziario), sostenendo che l'espulsione avrebbe impedito la partecipazione all'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza e la conseguente concessione di misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare ex art.47-ter L.354/1975), con conseguente discriminazione e violazione del diritto a misure rieducative.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: a) non sussiste un divieto costituzionale di applicare misure alternative agli stranieri irregolari; b) l'espulsione amministrativa ha autonomia rispetto al procedimento per le misure alternative e trova compatibilità, ove necessario, nel meccanismo del "nulla osta" richiesto all'autorità giudiziaria (art.13 d.lgs.286/1998, comma 3); c) la mancata produzione di elementi sullo stato e sulle prospettive dell'istanza avanti al Tribunale di sorveglianza e la presenza di precedenti e provvedimenti negativi hanno legittimato il rigetto; d) la doglianza sulla mancanza del nulla osta non può essere efficacemente opposta dallo straniero impugnante perché tale previsione tutela esigenze della giurisdizione penale; e) i profili formali e motivazionali dedotti sono infondati o inammissibili. Nessuna condanna alle spese in mancanza di costituzione avversaria.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

    Richiamato dal ricorrente per vizio di discriminazione; la Corte ha ribadito il principio di uguale dignità come chiave interpretativa che impone che non si escluda a priori l'accesso alle misure alternative per gli stranieri, ma non impedisce l'autonomia dell'espulsione amministrativa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27, comma 3

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena: la Corte sottolinea che tale finalità giustifica l'accesso delle misure alternative anche per gli stranieri, senza peraltro confliggere con l'autonomia dell'espulsione amministrativa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24

    Richiamato nel contesto del diritto di difesa; la Corte ha però ritenuto che la possibilità di autorizzazione al rientro (art.17 d.lgs.286/1998) tutela l'interesse alla partecipazione al processo penale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111, comma 6

    Riferito alla motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata sufficientemente chiara e non affetta da vizio apparente.

  • Protocollo n.7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 1

    Richiamato dal ricorrente in tema di uguaglianza di trattamento; la Corte ha valutato le censure alla luce dei principi europei, senza ritenere sussistente una violazione nella fattispecie.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter

    Norme sulle misure alternative (es. detenzione domiciliare). La Corte ha ritenuto che l'ordinamento penitenziario non esclude a priori l'accesso delle misure alternative agli stranieri irregolari; l'applicazione dipende dai presupposti materiali e dalla concreta situazione.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), art. 13, comma 3

    "quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali... Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni"

    La Corte interpreta l'art.13 come la chiave per il contemperamento: l'espulsione amministrativa è autonoma rispetto al procedimento penale ma la sua efficacia può essere condizionata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria; tuttavia la mancanza del nulla osta non è per lo straniero un motivo automatico di invalidità impugnabile a suo favore.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16

    Riferito quale norma che contempla l'espulsione anche a titolo di sanzione sostitutiva/alternativa alla detenzione; la Corte ha osservato che la normativa prevede strumenti di contemperamento tra esigenze penali e di ordine pubblico.

  • Codice di procedura penale, art. 656

    Norma sulla sospensione dell'esecuzione della pena: la Corte ha evidenziato che la sospensione dell'ordine di carcerazione (art.656) non cancella l'autonomia dell'espulsione amministrativa e non impedisce automaticamente l'adozione del decreto prefettizio.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17

    Prevede l'autorizzazione al rientro per partecipare al processo/alla difesa; la Corte l'ha richiamata per spiegare come l'interesse del condannato a partecipare al processo sia comunque tutelato.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Principio della non contestazione (onere della prova). La Corte ha ricordato che tale principio non si applica al convenuto contumace (qui la Prefettura non si era costituita) e comunque il giudice può pervenire ad accertamenti diversi se le prove lo giustificano.

  • Codice di procedura civile, art. 370

    Richiamato in relazione alla mancata costituzione delle amministrazioni intimata; la Corte osserva che le amministrazioni non hanno replicato e non hanno depositato controricorso secondo l'art.370.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Menziionato per escluderne l'applicazione, poiché il processo risultava esente dalle spese previste dalla norma.

Massime di principio

  • L'espulsione amministrativa (decreto prefettizio) è autonomamente adottabile anche in presenza di procedimenti penali o di domande per misure alternative: la compatibilità si attua tramite il meccanismo del nulla osta dell'autorità giudiziaria (art.13 d.lgs.286/1998, comma 3).
  • L'accesso alle misure alternative alla detenzione non può essere escluso a priori per gli stranieri irregolari; tuttavia l'effettiva concessione dipende dalla concreta sussistenza dei presupposti (es. condizioni personali, familiari, residenza, assenza di pericolosità sociale).
  • La sospensione dell'esecuzione della pena (art.656 c.p.p.) non annulla automaticamente l'autonomia dell'espulsione amministrativa: bisogna valutare i rimedi e le garanzie procedurali (nulla osta, eventuale autorizzazione al rientro).
  • La mancanza formale del nulla osta all'espulsione non produce automaticamente nullità favorevole allo straniero in sede civile: la previsione mira a salvaguardare esigenze della giurisdizione penale e l'interesse alla difesa è tutelato dall'autorizzazione al rientro (art.17 d.lgs.286/1998).
  • In opposte impugnazioni è essenziale documentare lo stato e l'effettiva probabilità di accoglimento delle istanze per misure alternative (atti, numero ruolo, certificati di residenza, legami familiari, ecc.): la mancanza di tali elementi rende difficoltosa la censura dell'espulsione.
  • Se l'amministrazione resistente è contumace, il principio di non contestazione non opera a favore del ricorrente; quindi è importante ottenere e documentalmente provare i fatti decisivi già in primo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.