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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17403/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una agevolazione pubblica concessa ai sensi della legge n. 488 del 1992 per la realizzazione di un impianto di lavorazione di marmi e graniti. L’impresa beneficiaria aveva ottenuto una prima erogazione sulla base di un provvedimento provvisorio di concessione e, dopo avere comunicato il consuntivo delle spese, aveva chiesto il saldo del contributo. In sede di verifica finale la banca concessionaria aveva però riconosciuto solo una parte delle spese, escludendo in particolare quelle per oneri concessori al Comune, acquisto di macchinari, sistemazione del suolo e studio di fattibilità, con rideterminazione in diminuzione del contributo definitivo. L’impresa aveva quindi convenuto in giudizio Ministero e banca chiedendo la condanna al pagamento della seconda rata del contributo e il risarcimento del danno da ritardo. Il ricorso per cassazione contesta, con quattro motivi, la decisione d’appello che ha confermato il rigetto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte ritenuto inammissibile e infondato il motivo d’appello sulle spese per i macchinari e per avere valorizzato la mancanza di contestazione amministrativa; 2) violazione degli artt. 112 e 293 c.p.c. per avere ritenuto necessario provare in giudizio la tempestività dei pagamenti e il quietanziamento delle spese per sistemazione del suolo anche oltre quanto verificato nella fase amministrativa; 3) violazione degli artt. 1223 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c. per avere addossato al beneficiario la prova di fatti che la banca non aveva contestato e per avere ritenuto operante un’inversione dell’onere della prova; 4) violazione degli artt. 112, 115, 345 e 190 c.p.c. per omesso esame della relazione finale positiva di accertamento della spesa formata dal Ministero, documento che la ricorrente assumeva rilevante e sul quale sarebbe stato instaurato il contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, dichiarando inammissibili o infondati i singoli motivi, e ha confermato che, nelle controversie sul riconoscimento di contributi pubblici, il giudice deve verificare tutti i presupposti costitutivi del diritto alla prestazione, compresa la tempestiva realizzazione e quietanza delle spese entro il termine finale del programma; inoltre, il mancato rilievo di una contestazione nella fase amministrativa non impedisce al giudice di accertare in modo pieno la sussistenza dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società beneficiaria dell’agevolazione. Ha confermato la sentenza d’appello che, a sua volta, aveva confermato il rigetto delle domande di pagamento del saldo del contributo e di risarcimento del danno da ritardo. La Corte ha ritenuto che la pretesa al contributo dovesse essere provata in tutti i suoi elementi costitutivi nel giudizio di merito, inclusi la tempestività delle spese e dei relativi pagamenti entro il termine finale dell’intervento agevolato. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice non aveva attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto, ma aveva soltanto verificato la mancata prova dei presupposti costitutivi della domanda. Ha inoltre rilevato che il quarto motivo era inammissibile, perché fondato su una richiesta istruttoria tardiva e, comunque, su una valutazione di merito non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del giudicato, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione del giudicato sostanziale nel ragionamento del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a verificare la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa; il vizio ricorre solo se viene attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto o si decide su questioni estranee al giudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte osserva che il tema della prova dei presupposti del credito al contributo resta governato dai principi generali sull’accertamento del diritto azionato.

  • art. 2697 c.c.

    Il beneficiario della misura agevolativa deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione; il giudice può valutare d’ufficio la mancata prova di tali requisiti.

  • art. 293 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma non emerge dalla decisione un autonomo rilievo della norma; la Corte lo considera nel contesto della doglianza sulla prova della tempestività delle spese.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta omessa valutazione della relazione finale non è scrutinabile in cassazione perché attiene alla valutazione delle prove e al merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte respinge la doglianza relativa alla produzione della relazione finale perché la relativa istanza era stata proposta tardivamente, dopo la precisazione delle conclusioni.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito e alla trattazione della relazione finale, ma la Corte ne esclude la violazione per la tardività della richiesta.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state esaminate nei limiti dei motivi di ricorso, con esclusione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito non decisivamente censurate.

  • art. 348-ter c.p.c.

    quinto comma, ratione temporis vigente

    Richiamato per escludere il vizio di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • legge n. 488 del 1992

    Costituisce la base normativa dell’agevolazione pubblica oggetto della controversia.

  • DM n. 99085 del 9 aprile 2001

    Atto amministrativo di concessione provvisoria del contributo, rilevante come presupposto fattuale della pretesa.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto contributi o agevolazioni pubbliche, il giudice del merito deve accertare tutti i presupposti costitutivi del diritto alla prestazione, non solo quelli esaminati in sede amministrativa.
  • La mancata contestazione di una voce di spesa nella fase amministrativa non preclude al giudice di verificarne in giudizio l’ammissibilità e la prova, se essa incide sulla sussistenza del diritto azionato.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a rilevare la mancanza di elementi costitutivi della domanda o l’insussistenza dei presupposti del credito; il vizio sussiste solo se viene attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto o si decide su questioni estranee al thema decidendum.
  • Chi agisce per il riconoscimento di un’agevolazione deve provare non solo la delibazione o concessione provvisoria, ma anche il compimento tempestivo delle attività e dei pagamenti richiesti dalla disciplina di settore, quando tali elementi integrino il fatto costitutivo della pretesa.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura di omesso esame di un fatto decisivo incontra i limiti processuali propri del giudizio di cassazione.
  • La deduzione in cassazione di un errore di valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Una richiesta istruttoria o documentale formulata tardivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, non può fondare la cassazione della decisione che l’abbia ignorata o disattesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoIntermediazione finanziaria
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IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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