Sentenza del 17/09/2018 n. 5995 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ALTRO - TUA - prodotti non contenenti nicotina sostitutivi di tabacchi lavorati - regime impositivo, avviso di pagamento e potere accertativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento all’imposta di consumo, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995, di prodotti non contenenti nicotina commercializzati come sostitutivi dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi necessari al loro utilizzo. Contestava inoltre il potere dell’Amministrazione di accertare l’obbligazione tributaria mediante avviso di pagamento e prospettava l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Alla luce della sentenza n. 83/2015 della Corte costituzionale, i prodotti privi di nicotina e i relativi sistemi meccanici ed elettronici non possono essere assoggettati all’imposta di consumo prevista dall’articolo 62-quater, comma 1, nella parte dichiarata illegittima. Per i prodotti contenenti nicotina resta invece ferma la competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad accertare l’obbligazione tributaria mediante avviso di pagamento. Tale avviso costituisce un atto amministrativo e, pur non avendo natura propriamente impositiva, può essere impugnato quando presenti una concreta e potenziale lesività, poiché incide sull’obbligo di pagamento. La disciplina, come modificata, è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione europea.
Norme richiamate
Articolo 62-quater, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
La norma non può essere applicata ai prodotti sostitutivi dei tabacchi lavorati privi di nicotina e ai relativi dispositivi nella parte colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; resta applicabile ai prodotti contenenti nicotina secondo la disciplina vigente.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. Tale interesse può sussistere anche contro un avviso di pagamento privo di autonoma portata impositiva, se l’atto è potenzialmente lesivo e incide concretamente sulla pretesa di pagamento.
Articolo 7, comma 3, lettera b), del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Attribuisce alla competente struttura dell’Agenzia le funzioni relative alla circolazione dei tabacchi e all’accertamento dell’imposta per i prodotti rientranti nella disciplina fiscale applicabile.
Direttiva 2011/64/UE, articoli da 1 a 5
La disciplina nazionale, come risultante dalle modifiche e dai limiti riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale, non è stata ritenuta incompatibile con la disciplina europea sui tabacchi lavorati.
Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafi 2 e 3
L’imposta nazionale è stata ritenuta compatibile con il regime europeo delle accise e delle altre imposizioni indirette, purché applicata nei limiti previsti dall’ordinamento interno e dall’ordinamento dell’Unione.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 34, 35 e 102
La disciplina nazionale non è stata ritenuta lesiva della libera circolazione delle merci né delle norme europee in materia di concorrenza e abuso di posizione dominante.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, l’Amministrazione non può applicare l’imposta alle categorie di prodotti escluse dalla pronuncia, anche se commercialmente assimilabili ai prodotti tassati.
- La presenza o l’assenza di nicotina può essere decisiva per stabilire l’assoggettamento all’imposta: i prodotti contenenti nicotina possono rientrare nel regime fiscale, mentre quelli privi di nicotina non sono tassabili sulla base della parte della norma dichiarata illegittima.
- Un avviso di pagamento può essere contestato anche se non costituisce formalmente un atto impositivo, quando produce effetti concreti o minaccia di produrli sulla posizione patrimoniale del contribuente.
- La competenza dell’autorità amministrativa deve essere verificata in relazione alla tipologia del prodotto e alla specifica base normativa: non ogni prodotto sostitutivo dei tabacchi rientra automaticamente nella competenza accertativa prevista per i prodotti contenenti nicotina.
- La compatibilità con il diritto dell’Unione europea non elimina i limiti derivanti dalla Costituzione e dalla normativa nazionale: l’imposta deve comunque rispettare la portata delle pronunce della Corte costituzionale.
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