Cassazione Penale, Ordinanza n. 11205/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la statuizione di merito della Corte di appello, che aveva già confermato la responsabilità per furto in abitazione, con solo parziale riduzione del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto in abitazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione della decisione impugnata, ma in termini generici e meramente teorici, senza un concreto riferimento alle argomentazioni della sentenza di appello. Con il secondo motivo lamentava il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; tuttavia, secondo la Corte, la doglianza era aspecifica e manifestamente infondata, perché la Corte di merito aveva già respinto una richiesta difensiva generica, e nel ricorso non venivano indicati gli elementi di fatto trascurati che avrebbero giustificato il beneficio.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse in appello e incidono sulla rideterminazione della pena.
La sospensione condizionale della pena è un beneficio la cui richiesta deve essere specifica e sorretta dall'indicazione degli elementi di fatto che ne giustificano la concessione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in affermazioni generiche o teoriche, prive di un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare quali punti della decisione siano erronei e quali elementi di prova o argomenti siano stati omessi o travisati.
- La richiesta della sospensione condizionale della pena non può essere formulata in modo apodittico; occorre allegare e discutere gli elementi fattuali rilevanti per la prognosi favorevole richiesta dal beneficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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