Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38957/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna (Tribunale di Catania, 25/06/2024) per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011. Il motivo unico dedotto dal ricorrente è la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., così come modificato dalla legge 154/2024: la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello inammissibile per mancata produzione del mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La difesa ha sostenuto che, alla luce della modifica normativa, l'obbligo di deposito del mandato opera solo se l'imputato dichiarato assente era difeso d'ufficio nel precedente grado, mentre nel caso di specie l'imputato era rappresentato da difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che l'art. 581 c.p.p. modificato dalla legge 154/2024 si applica alle impugnazioni proposte dalla data di entrata in vigore della legge (25/08/2024). Ha precisato che il requisito del deposito a pena di inammissibilità del mandato rilasciato dopo la sentenza è previsto dal comma 1-quater solo quando l'imputato dichiarato assente era difeso d'ufficio nel precedente grado. Nel caso concreto Nicotra era assente come detenuto rinunciante ed era difeso da un difensore di fiducia: pertanto l'appello depositato il 25/10/2024 è ammissibile. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Catania per la celebrazione del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Il comma 1-ter è stato abrogato dalla l. 154/2024 e il nuovo comma 1-quater prevede che il deposito del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza sia a pena di inammissibilità solo se l'imputato dichiarato assente era difeso d'ufficio nel precedente grado; tale disciplina si applica alle impugnazioni proposte dal 25/08/2024 in assenza di diversa previsione transitoria.

  • legge 154 del 2024

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p.; la modifica è entrata in vigore il 25/08/2024 e, non essendovi disposizione transitoria, la nuova disciplina si applica alle impugnazioni proposte dalla data di entrata in vigore della legge.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Norma sostanziale che riporta il reato per cui l'imputato era stato condannato; citata per identificare il capo di imputazione e la sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024; Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025)

    Orientamenti della Corte che confermano l'applicabilità temporale della modifica normativa e l'interpretazione secondo cui l'obbligo di deposito del mandato riguarda solo l'ipotesi dell'imputato assente difeso d'ufficio.

Massime di principio

  • La modifica dell'art. 581 c.p.p. operata dalla legge 154/2024 si applica alle impugnazioni presentate dal 25/08/2024 in mancanza di specifiche norme transitorie.
  • L'obbligo di depositare a pena di inammissibilità il mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza sussiste solo quando l'imputato dichiarato assente era difeso d'ufficio nel precedente grado; se era assistito da difensore di fiducia il requisito non opera.
  • Se un'appellante assente (anche detenuto rinunciante) è rappresentato da un difensore di fiducia, l'assenza del mandato post-sentenza non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello dopo le modifiche del 2024.
  • In assenza di disposizioni transitorie, le nuove regole procedurali valgono per le impugnazioni introdotte successivamente all'entrata in vigore della norma; verificare sempre la data di deposito dell'impugnazione rispetto alla data di efficacia della modifica normativa.
  • In casi di dichiarata inammissibilità per vizi formali relativi a procure o mandati, è utile contestare l'interpretazione della Corte territoriale alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza consolidata, chiedendo l'annullamento senza rinvio quando l'accertamento è di esclusiva interpretazione normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.