Sentenza n. 414/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 587/2024 in data 25 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 587/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 587/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 13 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 27 febbraio 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Nel corso della camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, considerata la documentazione prodotta, la mancata contestazione dell’inadempimento e l’avvenuta scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al Ministero. Tuttavia, il pagamento intervenuto nelle more ha determinato la sopraggiunta soddisfazione della pretesa e quindi la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
attivazione della c.d. carta del docente ... prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa, nei casi previsti, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
corrispondere una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora quale misura coercitiva per assicurare l’esecuzione della pronuncia, richiesta dalla ricorrente ma non applicata per effetto dell’intervenuto adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’inadempimento risulti documentato e non contestato.
- Se, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente alla pronuncia e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la causa si conclude per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →