Cassazione Penale, Sentenza n. 23223/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Torino che, in seguito all'appello della parte civile, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e li aveva condannati al risarcimento dei danni per diffamazione. Le censure in Cassazione riguardavano: 1) vizi di motivazione e inosservanza delle norme processuali (artt. 192 e 546 c.p.p.) per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale e per non aver adeguatamente giustificato la scelta di basarsi sulla documentazione prodotta; 2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per non aver valutato le prove testimoniali, particolarmente rilevanti per il giudice di primo grado; 3) violazione dell'art. 178 c.p.p. per la mancata considerazione della memoria difensiva; 4) errata applicazione della legge penale (artt. 57 e 595 c.p.) sostenendo che i testi contestati non erano diffamatori in quanto contenevano al più un errore sull'indicazione del ruolo svolto dalla Lo Faro (tutore vs difensore), errore ritenuto innocuo e non idoneo a determinare un giudizio negativo nel lettore; 5) doglianza sulla non applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore di un periodico online; 6) mancata autonoma valutazione del reato a carico del direttore (artt. 192 e 546 c.p.p.); 7) vizio nella determinazione del danno da risarcire per motivazione generica e basata su presunzioni (art. 185 c.p., artt.187, 538 e 539 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto infondato il convincimento della Corte territoriale che i messaggi (tweet) e l'articolo sul giornale on-line attribuissero all'avv. Lo Faro un sostegno al terrorismo o al traffico di esseri umani: i testi contestati si limitavano ad indicare che la Lo Faro era stata tutrice di Anis Amri, attività professionale compiuta in epoca anteriore all'attentato e priva di contenuto offensivo. L'errore sul ruolo (tutore invece che difensore di fiducia) è stato considerato innocuo e non idoneo a integrare il reato di diffamazione; perciò mancava la materialità del reato anche nei confronti del direttore del periodico. I restanti motivi sono stati assorbiti. Sentenza cassata senza rinvio per "fatto non sussiste" (decisione del 17 aprile 2026).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non sussistesse il requisito della concreta offensività richiesto per integrare il reato di diffamazione: l'attribuzione dello svolgimento di un'attività dovuta (tutore) e l'assenza di un'imputazione di attività delittuosa rendono il fatto non diffamatorio.
Norma riferita alla diffamazione commessa con mezzi di pubblicità o tramite strumenti informatici: la Corte ha ritenuto che, anche se i fatti erano stati comunicati via tweet e su un sito, mancava la materialità del reato per le ragioni già espresse con riferimento all'art. 595.
La norma era stata invocata in relazione alla responsabilità del direttore del periodico; la Corte di Cassazione ha però escluso che potesse operare in concreto, non perché la norma fosse inapplicabile all'online, ma perché mancava il fatto diffamatorio stesso, per cui non poteva sorgere responsabilità a carico del direttore.
art. 13 legge n. 48 del 1947
Riferimento normativo relativo alla responsabilità nella pubblicazione (richiamata nell'imputazione): la Corte non è entrata nel merito di una specifica applicazione perché l'assenza del fatto impediva di ravvisare qualsivoglia responsabilità sanzionabile.
I ricorrenti lamentavano l'omessa rinnovazione dell'istruttoria e vizi motivazionali. La Corte di Cassazione, pur ritenendo gli argomenti rilevanti in sede di merito, ha considerato i profili procedurali assorbiti dalla decisione favorevole ai ricorrenti sul piano sostanziale (fatto non sussiste).
La doglianza relativa alla mancata valutazione delle prove testimoniali è stata assorbita dalla statuizione di non sussistenza del fatto; la Corte non ha ritenuto necessario disporre un nuovo esame probatorio dopo aver escluso la materialità dell'illecito.
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione finale, il mancato apprezzamento di alcune deduzioni difensive nella memoria, in quanto l'analisi sostanziale ha portato all'esclusione del fatto.
art. 185 cod. pen.; artt. 187, 538 e 539 c.p.p.
Le censure sulla determinazione del danno sono state reputate assorbite dalla valutazione di merito che ha escluso la sussistenza del reato e, dunque, la necessità di liquidare un risarcimento.
Massime di principio
- Per integrare il reato di diffamazione è necessario che il contenuto abbia una concreta capacità offensiva della reputazione: l'indicazione di uno svolgimento di attività professionale dovuta (es. nomina a tutore) non è di per sé diffamatoria se non è accompagnata da un'imputazione di condotte illecite.
- Errori fattuali formali (es. confondere la qualifica di "tutore" con quella di "difensore di fiducia") possono essere considerati innocui se non incidono negativamente sul giudizio del lettore e non attribuiscono attività delittuose alla persona offesa.
- La responsabilità del direttore di un periodico online non scatta automaticamente: occorre che sussista materialmente il fatto offensivo pubblicato e che sia dimostrabile la sua responsabilità secondo le regole applicabili.
- In sede di appello la Corte che riforma un'assoluzione deve adeguatamente motivare la scelta probatoria (in particolare se decide di non rinnovare l'istruttoria) e spiegare perché ritiene superflue le prove dichiarative; tuttavia, qualora la Corte di legittimità accerti l'assenza del fatto, i rilievi procedurali possono risultare assorbiti.
- Chi pubblica notizie o commenti su soggetti coinvolti in fatti successivamente divenuti rilevanti (es. una persona che poi commette un reato) deve evitare di formulare insinuazioni che colleghino retrospettivamente l'attività professionale a responsabilità penali senza elementi di fatto che lo giustifichino.
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