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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23576/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'introduzione in Cassazione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e, constatato il venir meno della condizione di procedibilità per essere il reato procedibile a querela, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Le spese processuali sono state comunque poste a carico dell'imputato in mancanza di diverso accordo fra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26/04/2021 (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannandolo per il reato di truffa ex art. 640 c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 640 c.p. e, in subordine, chiedendo che si dichiarasse l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato; tuttavia dagli atti è emersa una remissione di querela del 27/09/2021 resa dal querelante Hidar Oussama e accettata dall'imputato il 30/09/2021, cioè un atto sopravvenuto dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per impugnare.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione relativo alla motivazione; il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi non decisivo per la pronuncia.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma penale che punisce la truffa, reato per il quale l'imputato era stato condannato in grado di appello; la qualificazione del reato come procedibile a querela ha reso possibile l'estinzione con la remissione.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016 (Bestente)

    Principio applicato dalla Corte: e' ammissibile il ricorso per cassazione volto a introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ove la condizione di procedibilità venga meno, si pronuncia l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta e validamente accettata dall'imputato dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, puo' essere introdotta in Cassazione e determina l'estinzione del reato procedibile a querela.
  • Quando viene meno la condizione di procedibilità (remissione della querela), la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non puo' proseguire per mancanza di azione penale.
  • L'accoglimento formale della remissione da parte dell'imputato e la documentazione dell'atto davanti all'autorità competente (es. Carabinieri) sono elementi necessari per far valere l'estinzione del reato.
  • L'eventuale impugnazione basata su vizi di motivazione o violazioni di legge puo' essere dichiarata manifestamente infondata e non ostare all'accertamento di fatti sopravvenuti estintivi come la remissione della querela.
  • Le spese processuali possono comunque essere addebitate all'imputato nonostante l'estinzione del reato, salvo diverso accordo tra le parti.

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