Cassazione Penale, Sentenza n. 40697/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre censure principali: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per il delitto di rapina ai sensi della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, sostenendo che il valore trafugato e le lesioni erano modesti e che la Corte di appello ha sottovalutato la condotta post-reato; 2) travisamento della prova relativo all'aggravante dell'uso dell'arma e alla riunione di più persone, poiché l'arma sarebbe stata usata da un coimputato e non dal ricorrente e non vi sarebbe prova della sua presenza o consapevolezza dell'arma; 3) vizio di qualificazione giuridica e travisamento della prova ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sostenendo che le condotte erano in momenti distinti, prive di continuità e finalizzate al recupero di un bene smarrito, non a un'azione predatoria unica e unitaria; inoltre si eccepisce che la transazione successiva con le persone offese avrebbe dovuto rilevare sulla valutazione della gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e reiterativi e manifestamente infondati. Ha richiamato i principi sulla specificità dell'impugnazione e sulla disciplina della 'doppia conforme': la sentenza di appello si fonde con quella di primo grado e, in presenza di valutazioni concordanti, non è consentito proporre in cassazione una mera rivalutazione fattuale. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché reiterativo e privo di confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto e a un presunto travisamento sollevato per la prima volta in cassazione. La Corte ha altresì affermato che la transazione successiva è irrilevante per la valutazione della gravità del fatto al momento del reato. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
Rapporto di concorso di persone nell'azione delittuosa; richiamato tra le norme cui è ascritta la condanna
Delitto di rapina: norma di riferimento per le imputazioni; nel quadro del ricorso si discute l'applicabilità dell'attenuante e delle aggravanti in relazione a questa fattispecie
Attenuante della lieve entità del fatto: la Corte ricorda che la sua applicazione richiede valutazione complessiva del fatto, tenendo conto natura, mezzi, modalità, circostanze e danno conseguente
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Ha reso applicabile al reato di rapina la possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità; tuttavia la Corte di merito può escluderla se la condotta è complessivamente grave
Prevede la considerazione della condotta successiva al reato ai fini dei benefici di pena; la difesa aveva evocato la rilevanza della condotta post-reato, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la relativa argomentazione
Riguarda la qualificazione giuridica della condotta e le impugnazioni su tale qualificazione; il ricorrente contestava la qualificazione ma la Corte ha ritenuto che ciò comportasse una rivalutazione fattuale non consentita
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce cause di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibili motivi generici che non confrontano puntualmente la motivazione impugnata
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Cassazione in presenza di doppia conforme: il motivo basato sul travisamento della prova proposto per la prima volta in cassazione è inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso in cassazione: la Corte indica che i motivi sono riportati nei limiti strettamente necessari per la decisione
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- Motivi generici o che riproducono pedissequamente le censure già sollevate in appello sono inammissibili per difetto di specificità: l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata
- In presenza di una doppia conforme (prima e secondo grado concordi), la Cassazione non è luogo per una rivalutazione fattuale: sono inammissibili i motivi che pongono una lettura alternativa dei fatti senza indicare errori logico-giuridici specifici nella motivazione di merito
- Il vizio di travisamento della prova non può essere invocato in Cassazione se sollevato per la prima volta in questa sede e attiene a profili di fatto che erano devoluti al giudice di appello
- L'attenuante della lieve entità va valutata nel suo complesso, considerando mezzi, modalità, circostanze, entità del danno e pericolo: la sua riconoscibilità può essere esclusa se la condotta è complessivamente grave anche se singoli elementi (es. valore del bene) appaiono modesti
- La successiva transazione o il risarcimento non incidono, di regola, sulla valutazione della gravità del fatto al momento della commissione del reato
- Chi impugna deve indicare chiaramente quali passaggi motivazionali ritiene viziati e perché, offrendo una critica puntuale e documentata della decisione impugnata; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità
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