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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31615/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bartolini ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Ancona, in sede di esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati separatamente in sede di cognizione (false fatturazioni e loro fraudolenta utilizzazione, violazioni in materia di IVA, bancarotta, ecc.). Il ricorrente sosteneva l'unitarietà del programma criminoso in base alla medesima natura dei reati, all'uso di uno stesso schema societario e al riconoscimento della recidiva; richiamava altresì un provvedimento della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione a favore di alcuni coimputati. La Corte di merito aveva invece rilevato l'eterogeneità delle fattispecie, l'ampio intervallo temporale tra alcuni reati (reati fiscali anni 1991-1994, associazione fino al 1993, reati di bancarotta nel 2008, oltre a reati come il furto di energia), e l'assenza di elementi tali da dimostrare che i reati successivi fossero stati programmati sin dall'origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, richiamando il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica volta ad accertare che i reati successivi fossero stati programmati - almeno nelle linee essenziali - al momento del primo reato; la mera omogeneità tipologica dei reati o il riconoscimento della recidiva non sono di per sé idonei a provare l'unitarietà di un programma criminoso. Ha inoltre escluso rilievo probatorio decisivo al riconoscimento della continuazione in capo a terzi con posizioni processuali differenti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha interpretato che tale riconoscimento richiede prova che i reati successivi siano stati programmati al momento del primo reato (verifica rigorosa dell'elemento volitivo).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente/da provvedimenti allegati come fondamento del vincolo di continuazione riconosciuto ad altri coimputati; la Corte ha rilevato che il riconoscimento per terzi con posizioni diverse non è automaticamente estensibile e non prova l'esistenza di un programma unitario per il ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto processuale della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna per le spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende per l'irritualità/colpa dell'impugnazione (qui quantificata in euro 3.000).

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 e richiamate)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede un'accertamento approfondito che attesti la programmazione preventiva dei reati successivi; la sola omogeneità tipologica o la contiguità spazio-temporale non bastano.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, fosse già concepito un programma criminoso che prevedeva i reati successivi; non basta la somiglianza formale delle fattispecie.
  • L'esistenza di recidiva e la comunanza di tipo del reato influiscono sulla misura della pena, ma non costituiscono di per sé prova che i reati siano stati programmati unitariamente.
  • L'ampio intervallo temporale e la natura eterogenea delle condotte sono indizi che possono escludere l'unitarietà di una programmazione iniziale, specie se mancanti altri elementi probatori dirimenti.
  • Il riconoscimento della continuazione in capo a coimputati non è automaticamente vincolante per la posizione di un altro imputato: va valutata la specifica vicenda processuale e le concrete responsabilità di ciascuno.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi standard probatori sostanziali usati in cognizione: il giudice dell'esecuzione deve svolgere un'analisi approfondita e motivata prima di dichiarare la continuazione.

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