Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal rendiconto di gestione depositato dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria di una società poi assoggettata a fallimento. I curatori del fallimento hanno contestato il rendiconto davanti al tribunale, lamentando in particolare: la legittimazione della curatela a contestare il conto nonostante fosse già pendente un giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c.; l’asserita preclusione derivante dal giudicato formatosi nel giudizio ordinario e dall’approvazione del conto da parte degli organi di vigilanza della procedura; e, nel merito, l’illegittimità di pagamenti in prededuzione eseguiti senza formale ammissione dei crediti in uno stato passivo integrativo, senza piano di riparto e senza autorizzazione ministeriale. I ricorrenti hanno censurato il decreto della corte d’appello deducendo violazione degli artt. 263 e 264 c.p.c., dell’art. 75 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 111-bis l.fall., sostenendo in sintesi che: l’iniziativa ex art. 263 c.p.c. avrebbe consumato il potere di contestare il rendiconto; la precedente sentenza non definitiva avrebbe precluso nuovi rilievi; la curatela non avrebbe potuto sindacare atti di gestione approvati dall’autorità di vigilanza; e i pagamenti prededucibili sarebbero stati effettuati secondo le regole della procedura, senza necessità delle formalità ritenute dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la pendenza del giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e la mancata accettazione del conto non precludevano alla curatela fallimentare di proporre contestazioni al rendiconto depositato dai commissari ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 270/1999. Ha inoltre affermato che la sentenza non definitiva resa nel precedente giudizio, non impugnata, aveva efficacia di giudicato sostanziale sull’obbligo di rendiconto, ma non impediva il controllo sul contenuto del conto nelle forme proprie della disciplina concorsuale; e che l’approvazione o il visto dell’autorità di vigilanza non escludeva il successivo sindacato giudiziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non si sono confrontati in modo adeguato con la ratio decidendi del decreto impugnato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo ex art. 26 l. fall.
è il rimedio utilizzato per impugnare il decreto del tribunale in materia concorsuale.
comma 1, comma 2, comma 3, comma 4
disciplina il deposito del rendiconto della procedura di amministrazione straordinaria, la possibilità per gli interessati di proporre contestazioni e il controllo giudiziale successivo al deposito.
il procedimento ordinario di rendiconto è un giudizio di cognizione speciale, facoltativo, che si sviluppa in accettazione del conto o in contestazione del conto con sentenza idonea al giudicato.
art. 264, comma 1, c.p.c.
la parte cui è richiesto il rendiconto deve accettarlo oppure specificare le partite contestate.
solo l’approvazione del conto, o una sentenza definitiva sul conto, impedisce ulteriori contestazioni diverse da errori materiali, omissioni, falsità o duplicazioni.
nelle procedure concorsuali liquidatorie il gestore è tenuto al deposito del conto e gli interessati possono contestarlo al tribunale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità del pagamento delle prededuzioni; la Corte rileva però che il motivo non si confronta con la ratio del decreto.
art. 111, comma 2, l.fall.
richiamato per il tema dei prelievi e del pagamento delle prededuzioni, in rapporto al ruolo del giudice delegato e, nelle procedure speciali, dell’autorità di vigilanza.
richiamato per affermare che, nella liquidazione coatta/amministrazione straordinaria, i poteri del giudice delegato sono sostituiti dall’autorità amministrativa di vigilanza.
art. 310, comma 2, c.p.c.
l’estinzione del processo non travolge le sentenze non definitive di merito già pronunciate, che se definitive possono acquistare giudicato sostanziale.
art. 38, comma 2, l.fall.
richiamato per la possibile estensione del giudizio di rendiconto all’accertamento della responsabilità personale del curatore/gestore.
la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme violate e argomentare il contrasto con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rendiconto concorsuale il soggetto subentrante nella gestione della procedura conserva la legittimazione a contestare il conto depositato dal gestore cessato, anche se abbia in precedenza promosso un diverso giudizio di rendiconto ordinario e quel giudizio sia ancora pendente o sia poi cessato senza una decisione definitiva sul merito del conto.
- Il procedimento di rendiconto previsto dalla disciplina concorsuale è autonomo rispetto all’azione ordinaria di rendiconto: il primo nasce dall’obbligo legale del gestore di depositare il conto e attribuisce agli interessati il potere di formulare contestazioni; il secondo è invece uno strumento processuale facoltativo, collegato a un rapporto sostanziale specifico, e non esaurisce le contestazioni proponibili nella sede concorsuale.
- La formazione del giudicato su una sentenza non definitiva di merito relativa all’obbligo di rendere il conto preclude solo il riesame di quel punto, ma non impedisce, nel successivo giudizio sul rendiconto depositato, il controllo sul contenuto del conto e sulle contestazioni ammissibili secondo la disciplina speciale.
- L’approvazione del conto da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza non esclude il successivo controllo giudiziale previsto dalla disciplina concorsuale, quando la legge consenta agli interessati di proporre contestazioni al tribunale.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario un confronto puntuale tra le norme invocate e la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una tesi difensiva diversa o la sola indicazione delle norme asseritamente violate non soddisfa l’onere di specificità del motivo.
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