Cassazione Penale, Ordinanza n. 22574/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il tentativo di furto in abitazione/privata dimora in concorso. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove; 2) violazione dell'art. 49, comma 2, c.p. per la mancata applicazione del reato impossibile; 3) vizio di motivazione sulla qualificazione del locus commissi delicti come luogo di privata dimora, assumendo che non vi rientrasse. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, per il terzo motivo, contrasta con la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una non consentita rivalutazione del merito; il secondo manifestamente infondato perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata in punto di reato impossibile; il terzo manifestamente infondato, sia per difetto del vizio denunciato, sia perché il luogo del fatto può integrare privata dimora quando vi si compiano atti della vita privata in modo riservato e precluso a terzi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione del fatto contestato
richiamato per la configurazione del tentativo
norma incriminatrice del furto in abitazione/privata dimora; la Corte richiama la nozione di privata dimora ai fini della sua configurabilità
invocato dalla difesa per sostenere il reato impossibile; la Corte lo ritiene non fondato nel caso concreto
base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 37795/2021, Sez. 4, Rv. 281952-01
precedente di legittimità richiamato sulla nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in termini generici o astratti, né può risolversi nella richiesta di una nuova lettura delle prove già vagliate dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme di condanna.
- La censura di violazione dell'art. 49, comma 2, c.p. è infondata quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto del reato impossibile.
- Ai fini dell'art. 624-bis c.p. rientrano nella nozione di privata dimora anche i luoghi di lavoro nei quali si svolgano, in modo riservato e con esclusione di terzi, atti della vita privata; pertanto la qualificazione del locus commissi delicti deve essere verificata in concreto alla luce delle modalità di utilizzazione del luogo.
- Quando i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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