Cassazione Civile, Ordinanza n. 20412/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il procedimento origina da un decreto prefettizio di espulsione disposto nei confronti di un cittadino straniero per asserita assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi, dopo la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi familiari. Nella stessa data, il Questore disponeva, in alternativa al trattenimento presso un CPR, misure restrittive consistenti nella consegna del passaporto, nell'obbligo di dimora a Palermo e nell'obbligo di presentazione periodica alla polizia. Il Giudice di Pace convalidava tali misure. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo deducendo violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo per mancata celebrazione dell'udienza di convalida delle misure alternative; il secondo denunciando violazione dell'art. 14, comma 1-bis, T.U. immigrazione in relazione alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto. In pendenza del giudizio, il ricorrente allegava che l'Amministrazione aveva riesaminato la sua posizione, aveva avviato e definito positivamente il procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e il Prefetto aveva revocato in autotutela il decreto di espulsione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza del ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sopravvenuta regolarizzazione della posizione di soggiorno aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha anche precisato che, in caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione, la statuizione comporta la caducazione della sentenza impugnata e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria, limitandosi a constatare il venir meno dell'interesse. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ma ha escluso una condanna alle spese processuali perché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente era una Amministrazione statale; ha quindi indicato che la liquidazione del compenso e delle spese del difensore va richiesta al giudice competente ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
disciplina le misure alternative al trattenimento e, nel caso concreto, la Corte rileva che il successivo venir meno del presupposto dell'espulsione rende priva di interesse la prosecuzione del giudizio sulla convalida.
art. 24 Cost.
artt. 24 e 111 della Costituzione
richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
artt. 24 e 111 della Costituzione
richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della dedotta violazione del giusto processo e del contraddittorio.
richiamato dal ricorrente come parametro regolamentare in tema di garanzie procedimentali nella fase di convalida.
in caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi del successivo art. 83, comma 2
per il giudizio di cassazione, la liquidazione va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato oppure, se vi è cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
la disposizione sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non occorre adottare alcuna statuizione perché il procedimento è esente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata anche d'ufficio quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere e fa venir meno l'interesse ad agire e a contraddire.
- Nel giudizio di impugnazione, la cessazione della materia del contendere comporta la caducazione del provvedimento impugnato e non attribuisce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria, limitandosi ad accertare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo.
- Le spese devono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza del sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombe nei confronti di una Amministrazione statale, non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato; la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
- Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento, il venir meno del presupposto dell'espulsione o della situazione di soggiorno irregolare può rendere inutile la decisione sul merito dell'impugnazione.
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