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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18396/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria relativa alla sottrazione di due bottiglie di alcolici. I motivi principali di ricorso erano: vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen.), con la censura che la Corte territoriale avrebbe semplicisticamente richiamato i precedenti penali senza considerare che alcuni precedenti risultano estinti o espiati; violazione e omessa applicazione degli artt. 20-bis e 58 L.689/1981 in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente approfondito la personalità dell'imputata, non avrebbe acquisito il parere del pubblico ministero né una relazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, precludendo così il beneficio nonostante sussisterebbero i presupposti normativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sostituzione delle pene detentive brevi sia materia di valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare la propria decisione alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen.; nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la personalità e i precedenti dell'imputata, nonché la reiterazione della condotta nonostante precedenti interventi rieducativi, formulando una prognosi negativa che giustifica il diniego. Ha inoltre precisato che, quando il giudice ritiene le pene sostitutive inidonee per i precedenti penali, non è obbligato ad effettuare gli accertamenti economico-patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato)

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod.pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando attraverso opportune prescrizioni assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati . La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

    La norma consente al giudice ampia discrezionalità nel valutare l'idoneità delle pene sostitutive, sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; non si crea un diritto soggettivo del condannato alla sostituzione e il giudice può negarla se esistono fondati motivi che rendono improbabile l'adempimento delle prescrizioni.

  • art. 133 codice penale

    I criteri indicati (tra cui personalità del reo, modalità del fatto, comportamento successivo) devono essere valutati dal giudice nella decisione sulla sostituzione delle pene; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali criteri da parte della Corte territoriale.

  • art. 20-bis cod. pen. (richiamato)

    Riguarda le pene sostitutive e le misure alternative; nel caso la richiesta basata su tale norma è stata rigettata come risultato della valutazione discrezionale del giudice sulla personalità e sulla recidiva.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. (richiamato)

    Prevede accertamenti economico-patrimoniali in alcune procedure; la Corte ha precisato che tali accertamenti non sono dovuti quando il giudice esclude la sostituibilità della pena per i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per ragioni di colpa; applicata qui con la determinazione di 3.000 euro.

  • decreto legislativo n.150/2020 (e richiamo al cl.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

    Richiamato come modifica normativa che incide sulla disciplina delle pene sostitutive; la Corte si riferisce alla disciplina aggiornata per confermare la discrezionalità giudiziale e i criteri di valutazione.

Massime di principio

  • L'applicazione delle pene sostitutive per pene detentive brevi non è un diritto automatico del condannato ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare la decisione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La presenza di precedenti penali, la reiterazione di condotte illecite e i fallimenti o la recidiva dopo interventi rieducativi pesano fortemente contro l'ammissione a pene sostitutive.
  • Se il giudice ritiene che, per i precedenti o per la personalità del condannato, la pena sostitutiva sia inidonea alla rieducazione, non è tenuto a svolgere gli accertamenti economico-patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p.
  • Una motivazione generica o manifestamente illogica sul diniego delle pene sostitutive può costituire motivo di cassazione; tuttavia una motivazione che valorizzi la personalità e la recidiva è normalmente ritenuta sufficiente.
  • Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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