Cassazione Civile, Ordinanza n. 00050/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per due diversi crediti professionali: uno per l'attività giudiziale svolta in favore della società in bonis, ammessa dal giudice delegato con una lieve decurtazione, e uno per l'assistenza prestata nella procedura di concordato preventivo, domandato in prededuzione e poi escluso. Il Tribunale di Verona, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato l'esclusione del credito relativo al concordato, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela: secondo il tribunale, il professionista aveva predisposto una proposta di concordato fondata su dati aziendali inattendibili, modificando poi il piano con una diversa e non coerente rappresentazione del valore degli asset, così da piegare i dati contabili per rendere formalmente ammissibile la domanda. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 1460 e 1176 c.c., sostenendo che gli si imputava erroneamente il mancato controllo dell'operato di attestatore e stimatori, mentre il suo dovere sarebbe stato solo quello di evitare errori macroscopici altrui; dall'altro, violazione dell'art. 2233 c.c., assumendo che il compenso già ricevuto a titolo di acconto avesse remunerato integralmente la prestazione, poiché il mandato riguardava la tutela della continuità aziendale, obiettivo che egli riteneva raggiunto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione del mandato professionale, operazioni precluse in sede di legittimità. In particolare, ha chiarito che il Tribunale non aveva addebitato all'avvocato un dovere di controllo tecnico sull'attestatore o sugli stimatori, ma di aver egli stesso presentato una domanda di concordato fondata su dati inattendibili e poi modificata su basi non coerenti, alterando la rappresentazione del piano. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura pretendeva una diversa interpretazione del contratto di mandato senza indicare i canoni ermeneutici violati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a base dell'istanza di insinuazione al passivo del credito professionale
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo
invocato dal ricorrente in tema di eccezione di inadempimento; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile
richiamato dal ricorrente per definire la diligenza professionale; la Corte non accoglie la censura
richiamato dal ricorrente per sostenere la corrispettività tra prestazione e compenso; la censura è dichiarata inammissibile
richiamato dall'istante per il privilegio del credito professionale
richiamato nell'istanza per il privilegio del credito
art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.
richiamato dal tribunale in tema di piano di risanamento e veridicità dei dati aziendali
la Corte ricorda che la veridicità dei dati aziendali è requisito di ammissibilità del concordato
la Corte richiama la possibilità di revoca dell'ammissione se manca il requisito della veridicità dei dati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o degli atti di causa.
- Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio decidendi, il motivo di ricorso deve confrontarsi con quella ratio: censure indirizzate a una ricostruzione diversa e non pertinente sono inammissibili.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il professionista che pretenda il compenso deve superare l'eccezione di inadempimento allegata dalla curatela; ma la censura in cassazione deve colpire il contenuto giuridico della motivazione e non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti.
- L'avvocato incaricato della predisposizione e presentazione di una proposta di concordato risponde dell'attività di organizzazione, consulenza e coordinamento necessaria a confezionare una domanda giuridicamente fattibile e fondata su dati attendibili; non è sufficiente eccepire che la verifica tecnica dei valori fosse demandata ad altri professionisti se la contestazione del giudice riguarda l'uso strumentale di dati inattendibili da parte del legale stesso.
- La veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto originario di ammissibilità della proposta di concordato e non può essere sanata o introdotta successivamente mediante una nuova attestazione nel corso della procedura.
- La censura sull'interpretazione del mandato professionale è inammissibile se non indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del contratto a quella compiuta dal giudice di merito.
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