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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12198/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come truffa. L'unico motivo deduceva che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno grave delitto di insolvenza fraudolenta, sostenendo quindi l'erroneità della sussunzione del fatto nell'art. 640 c.p. Il ricorrente ha inoltre depositato motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata in diritto e, per il resto, diretta a ottenere una nuova e inammissibile ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore può realizzarsi anche successivamente alla conclusione del contratto, nel corso della sua esecuzione, purché vi sia nesso causale con il danno e l'ingiusto profitto. Ha inoltre osservato che la motivazione del giudice di merito sulla qualificazione giuridica come truffa era immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma sulla truffa è stata ritenuta correttamente applicabile al caso concreto; la condotta fraudolenta può anche manifestarsi nella fase esecutiva del contratto, se idonea a determinare errore, danno e profitto ingiusto.

  • art. 641 c.p.

    La richiesta di riqualificazione nell'ipotesi di insolvenza fraudolenta è stata esclusa perché, nel caso esaminato, la fattispecie corretta è stata individuata nella truffa e non nel reato meno grave prospettato dalla difesa.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    È richiamato come base processuale per il deposito dei motivi nuovi da parte della difesa.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale l'induzione in errore non deve necessariamente precedere la conclusione del contratto: può realizzarsi anche successivamente, nel corso dell'esecuzione del rapporto, se permane il nesso causale con il danno e con l'ingiusto profitto.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può tradursi in una rivisitazione del merito mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando la motivazione del giudice di merito è logica e giuridicamente corretta.
  • In cassazione è manifestamente infondato il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La corretta qualificazione giuridica del fatto in truffa può fondarsi anche su condotte fraudolente poste in essere nella fase esecutiva del contratto, purché determinanti errore della controparte, danno patrimoniale e ingiusto profitto.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online

Testo integrale

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