Cassazione Penale, Sentenza n. 18378/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto del reclamo avverso il diniego della detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva negato il beneficio ritenendo assorbente la condanna del ricorrente a otto mesi per il reato di evasione (commessa il 01/08/2019), interpretando l'art. 1, comma 8, L. n.199/2010 e l'art. 58‑quater ord. pen. come preclusivi. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 58‑quater perché il Tribunale avrebbe applicato un automatismo preclusivo ignorando la consolidata giurisprudenza e il principio costituzionale che richiedono una verifica concreta della perdurante pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che la condanna per evasione non comporta automaticamente l'esclusione dai benefici penitenziari. Ha rilevato l'obbligo del giudice di svolgere un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva, perdurante pericolosità sociale, anche alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame che dia adeguata motivazione su tali punti.
Norme richiamate
Non determina un'esclusione automatica dai benefici; deve essere letta in senso costituzionalmente orientato imponendo al giudice la verifica concreta della perdurante pericolosità sociale del condannato.
art. 1, comma 8, L. n. 199/2010
Richiama il divieto di cui all'art. 58‑quater; benché il Tribunale l'avesse ritenuta preclusiva anche per l'esecuzione al domicilio, va interpretata evitando automatismi che contrastino con i principi costituzionali.
Indica le condotte oggetto di accertamento definitivo utili per valutare la perdurante pericolosità sociale; la valutazione deve tenerne conto nell'esame della concessione del beneficio.
Giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent. n.173/1997)
Ha affermato che l'automatica preclusione ai benefici penitenziari a scopo generale‑preventivo è contraria alla finalità rieducativa e ai principi di proporzione e individualizzazione della pena, richiedendo un esame individuale.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n.22368/2009; n.41956/2009; n.29/2014 e altre)
Consolidata statuizione secondo cui la condanna per evasione non è automaticamente preclusiva dei benefici e impone al giudice un esame approfondito della personalità e della pericolosità effettiva e perdurante.
Massime di principio
- La condanna per evasione non comporta automaticamente esclusione dai benefici penitenziari: è obbligatorio un esame caso per caso della personalità e della perdurante pericolosità sociale.
- Il giudice deve motivare specificamente come e perché la condanna per evasione incida sulla pericolosità del detenuto; motivazioni generiche o riferimenti a divieti 'automatici' sono insufficienti.
- Le norme che sembrano introdurre preclusioni (art. 58‑quater, L. 199/2010) vanno interpretate in modo compatibile con i principi costituzionali e la finalità rieducativa della pena.
- Nella valutazione vanno considerate le condotte definitivamente accertate rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p.; queste sono fondamentali per appurare la persistenza della pericolosità.
- Se il provvedimento di diniego manca di adeguata motivazione sulla pericolosità, è annullabile e il giudice deve riesaminare il reclamo con motivazione puntuale.
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