Cassazione Civile, Ordinanza n. 10151/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta da due soggetti nei confronti della compagnia assicuratrice. Il giudice d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto al risarcimento, perché gli attori non avevano dimostrato l'interruzione della prescrizione: secondo il tribunale, avevano omesso il deposito del proprio fascicolo di parte e della documentazione utile a provare gli atti interruttivi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo emerge che il ricorso conteneva anche una dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 29/11/2022 senza che fosse stato poi depositato nei termini il provvedimento notificato con la relata. La Corte rileva quindi l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, e aggiunge solo incidentalmente che i motivi apparivano comunque lacunosi perché non confrontati con alcune specifiche argomentazioni del tribunale sulla mancanza del fascicolo di parte e sulla documentazione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché nel ricorso era stata dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello, gravava sui ricorrenti l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; tale deposito non è avvenuto e non risultava nemmeno dalla produzione della controparte o dal fascicolo d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come termine lungo di impugnazione quando non risulti allegata la notificazione della sentenza impugnata.
Richiamato come termine breve di impugnazione che opera quando sia allegata o emerga la notificazione della sentenza.
Il mancato deposito, entro il termine previsto, della copia autentica della sentenza notificata comporta improcedibilità del ricorso.
La produzione successiva non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della sentenza notificata, salvo quanto rilevante per la presenza della relata nel fascicolo o nella produzione della controparte.
La Corte osserva incidentalmente che restava impregiudicata anche la possibile osservanza del requisito di contenuto del ricorso.
La dedotta violazione è stata ritenuta irrilevante in ragione della declaratoria di improcedibilità.
art. 13 del d.p.r. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne entro il termine di legge la copia autentica munita della relata di notifica o della prova equivalente della notificazione via PEC.
- La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata, quando la notificazione sia allegata dal ricorrente e non risulti dagli atti della controparte o dal fascicolo d'ufficio, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- La successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non può sanare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando il termine sia già spirato.
- In sede di legittimità, la verifica della tempestività dell'impugnazione dipende dalle allegazioni processuali delle parti: in assenza di allegazione della notificazione si guarda al termine lungo, mentre se la notificazione è allegata o emerge dagli atti opera il termine breve.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari, restano assorbite le ulteriori censure proposte nel merito.
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