Cassazione Civile, Ordinanza n. 07105/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del Tribunale di Genova. La società ricorrente principale ha depositato rinuncia rituale al ricorso ex art. 390 c.p.c., determinando l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale. La società controricorrente ha mantenuto il proprio ricorso incidentale, i cui motivi risultano, secondo la Corte, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso principale. La Corte ha richiamato un precedente di legittimità già conforme sui medesimi motivi, ritenendoli infondati. La parte persona fisica controricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese in favore del proprio difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale per rinuncia rituale della società ricorrente principale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale della società controricorrente, reputandolo infondato perché del tutto conforme, nei motivi, al ricorso principale già disatteso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha compensato le spese tra le due società e ha condannato entrambe, in solido, a rifondere le spese di cassazione alla controricorrente persona fisica, in favore del suo avvocato antistatario. Ha inoltre escluso, per la ricorrente principale rinunciante, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, mentre lo ha posto a carico della ricorrente incidentale non rinunciante.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, comporta l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte che ha dato causa alla loro insorgenza; nel caso concreto, la Corte ha condannato la ricorrente principale rinunciante a rifondere le spese alla controricorrente persona fisica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla parte che rinuncia al ricorso; per la ricorrente incidentale non rinunciante la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore contributo, se dovuto, è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione estingue il giudizio di legittimità limitatamente al ricorso cui la rinuncia si riferisce.
- Il ricorso incidentale che riproduca sostanzialmente i motivi del ricorso principale può essere rigettato quando quei motivi risultino già infondati secondo un precedente di legittimità specificamente richiamato e pienamente condiviso dalla Corte.
- Ai fini delle spese, la parte che con la propria iniziativa processuale abbia determinato l’attività difensiva può essere condannata alla rifusione, anche con distrazione in favore del difensore antistatario ove richiesto.
- L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera nei casi di rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione; esso resta invece applicabile alla parte soccombente non rinunciante, ove ne ricorrano i presupposti.
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