Cassazione Penale, Sentenza n. 16599/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 18/09/2021 del GIP di Vibo Valentia, la quale aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (trasporto e detenzione di 150 grammi di cocaina). Il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure meno afflittive, censura la presunzione che egli abbia agito per conto di un gruppo dedito al narcotraffico e lamenta la mancata valutazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico da scontare nella propria residenza in provincia di Torino, distante centinaia di chilometri dal luogo del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la censura ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non potesse condurre a una rinnovata valutazione di merito salvo la presenza di manifesta illogicità, e ha ritenuto non manifesta la illogicità della motivazione del Tribunale: sono stati valorizzati la rilevante quantità di stupefacente (150 g nel vano portaoggetti, potenzialmente 734 dosi), la qualità della sostanza, le modalità del controllo (accertamento a Mileto, Calabria) e la residenza del ricorrente in provincia di Torino, unitamente a due precedenti specifici, quali indici della non occasionalità della condotta e del pericolo di recidiva. La Corte ha quindi confermato l'insufficienza di misure meno afflittive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
trasporto e detenzione di 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina
La norma incrimina le condotte di traffico e detenzione di stupefacenti; nella motivazione è stata utilizzata per qualificare la gravità del fatto e giustificare le esigenze cautelari.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione agli appetiti per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; impedisce alla Corte di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti salvo vizio manifesto.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20
Riferimento procedurale alla normativa che disciplina la trattazione del ricorso; indica la cornice normativa applicata alla procedura di esame del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti successivi alla decisione della Corte (formalità di trasmissione e registrazione della pronuncia).
Massime di principio
- In Cassazione la censura sulla motivazione deve riguardare la contraddittorietà o la manifesta illogicità: non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti o degli indizi che resta competenza del giudice di merito.
- Quantità e qualità della sostanza, modalità di detenzione (es. occultamento nel vano portaoggetti) e luogo del controllo sono elementi indiziari rilevanti per ritenere la destinazione a spaccio e la non occasionalità della condotta.
- Precedenti specifici, anche se risalenti, contribuiscono alla valutazione del pericolo di recidiva e alla scelta della misura cautelare.
- La residenza anagrafica distante rispetto al luogo del fatto non garantisce automaticamente l'idoneità degli arresti domiciliari: il giudice valuta il complesso degli elementi e i rischi concreti di reiterazione o di interferenza con le indagini.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive il ricorrente deve dimostrare l'effettiva idoneità della misura alternativa a soddisfare le esigenze cautelari, non bastano deduzioni congetturali.
- Il giudice può fondare la decisione anche su indici non pienamente deterministici purché essi siano gravi, precisi e concordanti e colleghino logicamente i fatti alla sussistenza delle esigenze cautelari.
- Le affermazioni ipotetiche circa l'esistenza di autorizzazioni da parte di cosche possono essere criticate, ma la Corte ammette valutazioni sulla personalità dell'indagato e sulle modalità del fatto come indicatori di collegamenti con ambienti di narcotraffico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16565/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16569/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2022 del 29/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →