Cassazione Penale, Ordinanza n. 04950/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione sul presupposto del reato. Secondo il ricorrente, mancava il reato presupposto necessario ai fini dell'art. 648 c.p.; nel ricorso, tale reato presupposto era indicato nell'art. 474 c.p., ma la Corte di cassazione rileva che quello effettivamente considerato in appello era l'art. 473 c.p. Il ricorso riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. La censura era diretta anche a negare la configurabilità del reato presupposto in relazione a prodotti contraffatti immessi sul mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché mera ripetizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Nel merito, ha ribadito che la ricettazione può configurarsi anche con riferimento a cose recanti segni contraffatti, quando l'agente sia consapevole della contraffazione, poiché la cosa marchiata con segno falso è provento del delitto di falsificazione di cui all'art. 473 c.p. Ha inoltre osservato che il reato presupposto risultava consumato, essendo i prodotti contraffatti idonei a ingenerare un inganno nella collettività circa la genuinità dei marchi. Ha infine escluso la rilevanza della dedotta prescrizione del capo B, sia perché il termine risultava sospeso per rinvio dell'udienza su richiesta difensiva, sia perché l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare la causa estintiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la ricettazione è ritenuta configurabile anche quando l'oggetto acquistato o ricevuto sia una cosa con segni contraffatti, se l'agente ne conosce la falsificazione e agisce a fini di profitto.
il delitto di contraffazione/alterazione di segni distintivi risulta consumato quando i prodotti immessi sul mercato riproducono loghi e segni idonei a ingenerare un affidamento pubblico sulla genuinità dei marchi.
è richiamato solo come norma erroneamente indicata nel ricorso; la Corte precisa che il reato presupposto effettivo era l'art. 473 c.p.
nessuna.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale confronto critico, censure già dedotte in appello e già esaminate dalla decisione impugnata.
- Ai fini della ricettazione, la provenienza del bene da un delitto presupposto può sussistere anche quando si tratti di merci recanti segni contraffatti, poiché il bene marchiato falsamente è il risultato della condotta di falsificazione.
- La tutela dei reati di contraffazione dei segni distintivi riguarda la pubblica fede in senso oggettivo, ossia l'affidamento collettivo nella genuinità dei marchi, e non l'effettivo inganno del singolo acquirente.
- La configurabilità dei reati in materia di marchi contraffatti non è esclusa dal fatto che l'acquirente possa accorgersi della non autenticità del prodotto o ne sia informato dal venditore.
- La causa estintiva del reato non è rilevabile in cassazione quando il ricorso sia inammissibile, salvo che il rapporto processuale sia validamente instaurato; inoltre, la sospensione del termine di prescrizione può derivare dal rinvio dell'udienza su richiesta della difesa.
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