Cassazione Penale, Sentenza n. 18627/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal Giudice dell'esecuzione: la revoca era stata motivata dall'apparente inottemperanza del condannato agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente denunciava la violazione di legge (in particolare richiamando l'art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285/1992) sostenendo che la decisione aveva erroneamente ritenuto che fosse onere del condannato avviare la fase esecutiva e che invece non aveva mai ricevuto alcuna formale convocazione o comunicazione contenente il termine e le modalità d'inizio della prestazione; secondo la giurisprudenza richiamata, l'inerzia dell'autorità non può avere effetti sfavorevoli sul condannato e l'avvio della procedura esecutiva non può essere fatto ricadere sul soggetto sanzionato quando non gli sia stata notificata la data/il calendario di inizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il presupposto del Tribunale di Vasto secondo cui il condannato dovesse autonomamente attivarsi per l'inizio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità. La Corte ha chiarito che, in mancanza di prova di una formale comunicazione al condannato del calendario/termine di inizio, non poteva legittimamente attivarsi la procedura di revoca della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Vasto, ordinando che la sentenza di condanna venga messa in esecuzione con formale comunicazione al condannato, il coinvolgimento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'invito all'ente designato a predisporre il calendario e gli adempimenti necessari.
Norme richiamate
art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla vicenda (reato della guida in stato di ebbrezza). La censura riguarda l'errata applicazione delle regole sull'esecuzione della pena sostitutiva connessa ai reati del Codice della Strada.
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
"al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività ..."
Stabilisce la possibilità di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità per talune fattispecie del Codice della Strada; la Corte interpreta che l'eventuale revoca per mancato svolgimento richiede che il procedimento esecutivo sia stato effettivamente attivato e comunicato al condannato.
art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
"le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata ..."
Rinvio alla disciplina esecutiva ministeriale: il giudice di condanna individua il tipo di attività e l'ente convenzionato, ma le modalità operative sono regolate dalla normativa attuativa e dalla prassi (e implicano l'obbligo dell'autorità di attivare la fase esecutiva).
Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
"con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati"
Attribuisce al giudice di condanna il compito di individuare l'ente/attività, ma non esonera l'autorità dall'obbligo di porre in essere gli atti esecutivi (calendario, comunicazione al condannato, coinvolgimento dell'UEPE).
art. 661 cod. proc. pen. (richiami e comma 1-bis dopo d.lgs. 150/2022)
Riguarda i poteri e le competenze in materia d'esecuzione delle pene: la giurisprudenza e la normativa (d.lgs. 150/2022) hanno chiarito che per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo l'esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena (art. 661, comma 1-bis), mentre altre esecuzioni possono essere affidate al pubblico ministero.
Ha chiarito e reso espresso che l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è ordinata dal giudice che ha applicato la pena (rinforzando l'orientamento secondo cui il giudice è l'organo propulsore della fase esecutiva).
art. 63, legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato come riferimento procedurale nella disposizione che attribuisce al giudice i compiti organizzativi per l'esecuzione di misure sostitutive; utilizzato per indicare la modalità di ordinanza di esecuzione prevista dall'art. 661 c.p.p.
Massime di principio
- Quando è disposta una pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità, non è automaticamente onere processuale del condannato avviare l'esecuzione: l'autorità giudiziaria (o, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata, il giudice che ha inflitto la pena) deve adottare gli atti propedeutici all'esecuzione e formalmente comunicare al condannato date/termine e modalità.
- La revoca della pena sostitutiva per "inottemperanza" richiede che sia stata previamente attivata e notificata la procedura esecutiva; in assenza di una comunicazione provata dell'inizio o del calendario, la revoca è illegittima.
- Spetta all'ufficio o all'ente indicato (con il coinvolgimento dell'UEPE) predisporre il calendario dettagliato (giorni/ore, mansioni) e comunicarlo al condannato; il giudice deve sollecitare e formalizzare tali adempimenti prima di pronunciare la revoca.
- Se l'ente designato non è più convenzionato o operativo, è compito dell'autorità (giudice o PM a seconda dei casi) chiedere la modifica delle modalità d'esecuzione o la riassegnazione ad altro ente, non del condannato richiederla.
- In situazioni analoghe la difesa può efficacemente impugnare provvedimenti di revoca sostenendo la mancata notifica/attivazione: l'assenza di prova di comunicazione al condannato costituisce motivo spesso decisivo per l'annullamento.
- Per evitare contestazioni, le autorità dovrebbero documentare l'avvio della fase esecutiva (attributi: provvedimento formale di esecuzione, comunicazione al condannato con data/termine, coinvolgimento scritto dell'UEPE e dell'ente esecutore e prova di notifica).
- La distinzione tra competenze del pubblico ministero e del giudice cambia a seconda del tipo di esecuzione: verificare sempre la normativa vigente (anche novellata) e la giurisprudenza applicabile al singolo tipo di pena sostitutiva.
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