Sentenza del 17/06/2020 n. 1178 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 2416/09/2019 del 7 maggio 2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della società contro l’accertamento IRES, IVA e IRAP per il 2012. Ha contestato l’erronea valutazione dei fatti e l’erronea applicazione della disciplina, sostenendo che l’Ufficio aveva svolto legittimamente un accertamento analitico-induttivo, senza prescindere dalle scritture contabili. L’accertamento era fondato su irregolarità quali ricavi non registrati o fatturati, omissioni nella dichiarazione IVA (quadro VH) e nel versamento delle imposte, giacenze contabili ingiustificate e mancata dichiarazione di due lavoratori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittima la pretesa tributaria. Ha ritenuto che le irregolarità riscontrate costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti e che la contribuente non avesse fornito elementi idonei a contrastarle. Ha condannato la società appellata alle spese di entrambi i gradi: 2.200 euro per il primo grado e 3.000 euro per il secondo, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Nell’accertamento analitico-induttivo, quando dalle verifiche contabili emergono incompletezze, falsità o inesattezze, l’Ufficio può ricostruire attività non dichiarate o passività inesistenti mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
nel primo caso, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l'Ufficio' accertatore a completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 e.e.
Se le irregolarità non rendono inattendibili nel complesso le scritture, l’Ufficio può integrarne le lacune con presunzioni semplici conformi ai requisiti dell’art. 2729 c.c.; nel caso concreto la CTR ha ritenuto tali requisiti soddisfatti.
La Commissione ha richiamato i parametri del decreto per liquidare le spese processuali, ponendole a carico della contribuente soccombente.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo l’Amministrazione non deve ignorare le scritture contabili: può correggerle o integrarle quando specifiche irregolarità ne rivelino lacune, purché la ricostruzione si fondi su presunzioni dotate dei requisiti di legge.
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non basta a fondare l’accertamento: assume valore presuntivo nel quadro del contraddittorio con il contribuente, che può allegare e provare le peculiarità concrete della propria attività.
- Quando l’Ufficio indica elementi specifici di inattendibilità e questi sostengono una ricostruzione presuntiva, spetta al contribuente offrire una prova contraria concreta; la mera regolarità formale delle annotazioni contabili non è sufficiente.
- Una pluralità di anomalie coerenti tra loro, come ricavi non registrati, imposte non dichiarate o versate, giacenze ingiustificate e lavoratori non dichiarati, può integrare un quadro presuntivo sufficiente a legittimare la pretesa fiscale, se il contribuente non lo confuta.
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