Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente e riconosciuto l’esenzione IMU, in misura pari a 1/3, per un fabbricato catastalmente classificato in categoria D/10 e per le relative pertinenze. La lite nasce dall’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con cui l’ente locale aveva contestato la ruralità del bene e l’edificabilità delle aree contigue. Con il primo motivo il Comune ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato documenti idonei a dimostrare la perdita del carattere rurale, come la DIA per demolizioni e gli atti relativi a un piano di recupero finalizzato alla trasformazione degli edifici rurali in residenziali. Con il secondo motivo ha dedotto erronea valutazione della prova ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che nel fascicolo aziendale non vi fosse alcun riferimento al fabbricato per cui si chiedeva l’esenzione. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia autonoma ratio decidendi: da un lato, la prova dell’effettivo svolgimento di attività agricola e l’inserimento del fabbricato nel fascicolo aziendale; dall’altro, e soprattutto, la classificazione catastale del bene in categoria D/10, ritenuta dirimente ai fini dell’esenzione. Il ricorso non ha censurato specificamente questa seconda ragione autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che entrambi i motivi attaccassero solo una delle rationes decidendi della sentenza di appello, trascurando la seconda e autonoma ragione, cioè il rilievo decisivo della classificazione catastale D/10 ai fini del trattamento esonerativo. Per il principio consolidato secondo cui, quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome, tutte devono essere specificamente censurate, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e per pretesa erronea valutazione della prova, ma il vaglio viene superato solo se la censura colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
È indicato come fonte dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato.
art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
È richiamato per affermare che l’immobile iscritto come rurale non è soggetto all’imposta.
art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È citato quale base normativa dell’assoggettamento/esenzione dell’immobile in relazione alla classificazione catastale rurale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
legge 26 febbraio 1994, n. 133
conv. in legge del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
È richiamata come legge di conversione della disciplina sulla ruralità dei fabbricati.
conv. in legge del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
È richiamata come legge di conversione della disciplina esonerativa richiamata dalla Corte.
È menzionata come fonte modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
- Nei giudizi relativi all’esenzione IMU per fabbricati rurali, la classificazione catastale in categoria A/6 o D/10 assume rilievo dirimente secondo l’orientamento richiamato dalla Corte; se tale ratio non viene attaccata, le censure sulla prova dell’attività agricola o sulla documentazione prodotta non possono condurre alla cassazione della sentenza.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può utilmente colpire solo una delle basi argomentative della decisione impugnata: il ricorrente deve dimostrare che l’eventuale errore o omissione investa la struttura decisoria nel suo complesso.
- L’onere di specifica censura delle rationes autonome opera come filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione e impedisce l’esame nel merito quando permane una base decisoria non aggredita e idonea da sola a sorreggere il dispositivo.
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