Cassazione Civile, Ordinanza n. 23035/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenute)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di unità immobiliare per ottenere l'accertamento del diritto ad allacciare la propria utenza idrica alla condotta esistente nel seminterrato di un edificio e la condanna della controparte al risarcimento del danno. In primo grado, dopo la rinuncia dell'attrice alla domanda di accertamento, il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava le spese. Le due convenute proponevano appello limitatamente al governo delle spese, sostenendo che la compensazione fosse erronea perché non vi era alcuna reciproca soccombenza. Il Tribunale rigettava l'appello, ritenendo invece legittima la compensazione per soccombenza reciproca, valorizzando il rigetto in primo grado delle eccezioni preliminari da loro sollevate. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale confermato la compensazione delle spese sulla base di una nozione errata di reciproca soccombenza; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il Tribunale attribuito rilievo alla mancata impugnazione, da parte loro, del rigetto delle eccezioni preliminari formulate in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha affermato che la soccombenza reciproca richiede la presenza di una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può essere ravvisata nel solo accoglimento parziale di un'unica domanda, né nel rigetto di una domanda ex art. 96 c.p.c.; a maggior ragione non può configurarsi in presenza del semplice rigetto di un'eccezione. Poiché il Tribunale aveva confermato la compensazione delle spese facendo leva su una pretesa soccombenza reciproca desunta dal rigetto delle eccezioni di incompetenza, la decisione è stata cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale parametro sulla condanna alle spese, rispetto al quale è censurata la decisione di merito sulla compensazione
richiamato per delimitare i presupposti della compensazione delle spese, che non può essere fondata su una soccombenza reciproca inesistente
richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire e al rilievo processuale delle eccezioni
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato, per contestare il rilievo attribuito dal giudice di merito alla mancata impugnazione di capi della sentenza di primo grado
menzionato nel richiamo giurisprudenziale per escludere che il rigetto della domanda di responsabilità aggravata integri soccombenza reciproca
Cass. Sez. U, sent. n. 32061 del 31/10/2022
richiamata per il principio secondo cui la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande e non l'accoglimento solo parziale di un'unica domanda
Cass. Sez. 2, ord. n. 18036 del 06/06/2022
richiamata per affermare che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza reciproca
Massime di principio
- La soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, richiede normalmente la presenza di domande contrapposte o comunque una pluralità di capi di domanda reciprocamente soccombenti; non è sufficiente il mero rigetto di un'eccezione difensiva.
- Il rigetto parziale di una domanda unica, ovvero il rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non equivale di per sé a soccombenza reciproca ai fini dell'art. 92 c.p.c.
- Quando il giudice di appello conferma la compensazione delle spese, deve individuare correttamente il presupposto legale della compensazione; una motivazione che fondi la soccombenza reciproca su elementi non riconducibili a domande contrapposte è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22974/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23006/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →