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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26055/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputata avverso la conferma in appello della condanna di primo grado per un tentativo di furto. Il fatto contestato, ricostruibile solo in termini generali dal testo, concerne la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 62 n. 4 c.p., ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della recidiva e il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva era stata adeguatamente motivata in relazione ai plurimi precedenti e alla maggiore pericolosità, e che il bilanciamento invocato non era stato proposto in appello ed era comunque incompatibile con il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624 c.p.

    Richiamati come base della condanna confermata in appello per tentato furto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Invocato dalla ricorrente come motivo di ricorso; la censura è stata ritenuta soltanto apparente perché meramente reiterativa di doglianze già respinte.

  • art. 99 c.p.

    Invocato per contestare il riconoscimento della recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Richiamati insieme alla doglianza di vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'inosservanza perché la motivazione sul punto era adeguata.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Indicato come ostativo al bilanciamento delle circostanze richiesto dalla ricorrente.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre, senza sviluppare una critica argomentata, le censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso fondato su una pretesa violazione di legge è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo congruo sul punto contestato, in particolare quanto alla recidiva e alla valutazione della maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La contestazione del bilanciamento delle circostanze non può essere utilmente proposta in cassazione se non risulta specificamente devoluta al giudice di appello; inoltre, ove operi un divieto legale di prevalenza o equivalenza, il bilanciamento richiesto è comunque giuridicamente precluso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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