Cassazione Penale, Sentenza n. 10436/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato, in gran parte, la condanna emessa dal Tribunale di Sciacca per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e correlati (distrazione di somme, mancato versamento capitale sociale, sottrazione/falsificazione della contabilità, operazioni infragruppo, ecc.). Le censure riguardano: utilizzabilità della perizia (presunta violazione del contraddittorio per la partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali), mancato riconoscimento di vantaggi compensativi per trasferimenti infragruppo (in particolare trasferimento di Euro 215.000 ad Alpi Group), qualificazione delle somme come bancarotta "riparata", incongruenze e contraddittorietà nelle valutazioni sulla contabilità, mancato riconoscimento di attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione per Salvetti, e richiesta di nuova perizia su documentazione sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha dichiarato inammissibili vari motivi per difetto di specificità o tardività (tra cui quelli relativi alla perizia non tempestivamente dedotta, all'esclusione del collegamento societario come giustificazione delle operazioni infragruppo, alla presunta bancarotta riparata e ad altre censure relative a singoli trasferimenti). Tuttavia, ha accolto il terzo motivo del primo ricorso nella parte in cui ha riscontrato che la motivazione della Corte d'appello è carente e non chiarisce quale delle fattispecie alternative di bancarotta documentale è stata ritenuta sussistente, né ha dato adeguata risposta a specifici documenti e rilievi provenienti dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione relativa ai consulenti fiscali. Per tale profilo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio collegato, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati e le condanne confermate.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
richiesta e verbalizzazione della discussione orale in udienza; il rilievo è procedurale e non ha inciso sul merito della decisione di cassazione
codice di procedura penale, art. 182, comma 2
la mancata tempestiva eccezione relativa alla partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali costituisce nullità sanata se non dedotta tempestivamente; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la contestazione non era stata tempestivamente sollevata
legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 1
norma richiamata per la riqualificazione di talune condotte relative al mancato versamento del capitale sociale; la riqualificazione operata in primo grado è stata ritenuta coerente dai giudici
in tema di operazioni infragruppo, per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare un vantaggio compensativo specifico e il saldo finale positivo per la società depauperata; la mera partecipazione societaria non è sufficiente
sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la loro esclusione deve essere congruamente motivata; nel caso la Corte ha confermato il diniego per mancanza di prove favorevoli
l'attenuante per minima partecipazione richiede che il contributo del concorrente sia del tutto marginale e trascurabile nell'economia del reato; la Corte ha ritenuto che la partecipazione di Salvetti non fosse così marginale
riferito alla presunzione di collegamento e influenza tra società: la Corte ha ritenuto che non fosse sufficiente il richiamo alla partecipazione societaria per negare la rilevanza penale dell'operazione infragruppo senza prova del vantaggio compensativo
utilizzato in relazione alle operazioni infragruppo/rilevanza di atti a vantaggio degli amministratori o soci; la Corte richiede dimostrazione degli effetti complessivi positivi a favore del gruppo per escludere distrazione
Massime di principio
- L'eccezione di nullità relativa alla partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali deve essere sollevata tempestivamente o si considera sanata: pertanto, chi impugna deve dedurne immediatamente il vizio in primo grado o in appello.
- In materia di trasferimenti infragruppo (operazioni tra società collegate), la mera partecipazione o il collegamento societario non escludono la rilevanza penale: è necessario provare un vantaggio compensativo concreto e un "saldo finale" positivo che giustifichi l'operazione a favore della società depauperata.
- La figura della "bancarotta riparata" richiede che il patrimonio dell'impresa sia effettivamente reintegrato in modo da eliminare il pregiudizio per i creditori; contributi che si traducono in un credito per il conferente non costituiscono automaticamente reintegro idoneo.
- Quando l'accusa è formulata in termini alternativi (più fattispecie concorrenti), la motivazione giudiziale deve chiarire quale fattispecie si ritiene accertata e dimostrare l'elemento psicologico relativo; in mancanza la motivazione è viziata e può determinare annullamento con rinvio.
- Per l'apprezzamento dell'aggravante del danno di rilevante gravità rilevano il totale delle somme distratte in rapporto all'esposizione debitoria complessiva della fallita; la correlazione deve essere motivata.
- L'attenuante della minima partecipazione è applicabile solo quando il contributo del coautore sia di efficacia causale irrilevante rispetto all'evento criminoso; una minore efficacia non basta se il ruolo non è marginale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →