Cassazione Penale, Ordinanza n. 03251/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché investono profili di merito già vagliati e disattesi con motivazione congrua dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di evasione. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso contenevano anche censure di merito e riproponevano questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette e congrue. La doglianza difensiva, già valutata nei gradi di merito, viene quindi riproposta in sede di legittimità in modo non consentito, senza introdurre censure ammissibili nei limiti del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità, escludendo la deducibilità di motivi che si risolvono in censure di merito o nella mera riproposizione di questioni già decise.
Il reato oggetto della conferma di responsabilità è l'evasione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si risolvano in una rivalutazione del merito o nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua.
- Quando la sentenza impugnata abbia dato risposta adeguata alle doglianze difensive, la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dalla legge in favore della Cassa delle ammende.
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