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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34838/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter (per gravi condizioni di salute). Denuncia in primo motivo violazione dell'art. 666 c.p.p. per aver tenuto l'udienza senza la partecipazione del detenuto, assente per un presunto impedimento legato a un focolaio Covid nel reparto e quindi impossibilitato a collegarsi da remoto; denuncia in secondo motivo carenza di motivazione sull'accertamento delle condizioni di salute, poiché il Tribunale avrebbe deciso senza perizia, non avrebbe tenuto conto dei ritardi negli esami necessari e dell'assenza di un trattamento riabilitativo semintensivo, nonché del rischio Covid ancora elevato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul profilo processuale ha rilevato che i difensori avevano chiesto espressamente che si procedesse nonostante l'impedimento del detenuto (nel verbale: "i difensori pur rilevando il legittimo impedimento chiedono che si proceda ugualmente"), e che la giurisprudenza precisa la non necessità della partecipazione del condannato nel procedimento di sorveglianza salvo che lo stesso avesse chiesto di partecipare (circostanza non allegata). Sul merito sanitario ha ritenuto che il giudizio fosse fondato su relazioni sanitarie recenti che attestavano condizioni stabili e adeguatamente trattate; i ritardi in alcuni esami non risultavano aver compromesso la salute e la difesa non contestava il giudizio sulla pericolosità del detenuto, fattore ostativo alla misura alternativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma che disciplina la concessione di misure alternative per gravi patologie: la Corte ha ritenuto che, pur essendo presenti patologie (paresi e difficoltà deambulatoria), le relazioni mediche recenti che attestano condizioni stabili e trattate possono escludere la necessità della detenzione domiciliare; inoltre la gravità dei reati e l'entità della pena (ergastolo) costituiscono esigenza di sicurezza e specialpreventive ostative alla misura

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Rito sull'udienza di sorveglianza: la Corte ha interpretato che la celebrazione dell'udienza non è nulla se il detenuto è assente per legittimo impedimento quando la difesa non ha richiesto la partecipazione del detenuto; inoltre la difesa può esprimere la volontà di procedere anche in sua assenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo anche il pagamento di una somma equa (euro 3000) alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in assenza di elementi che escludano la colpa, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 1913 del 23.10.2020 (Di Bari, Rv. 280299)

    Precedente interpretativo richiamato per affermare che nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria e l'impedimento rileva solo se il detenuto aveva chiesto di partecipare

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione personale del detenuto non è in linea di principio necessaria: l'udienza può validamente svolgersi anche in sua assenza se la difesa non ha chiesto la partecipazione o ha espressamente chiesto di procedere.
  • Per ottenere la detenzione domiciliare per motivo di salute è decisivo il contenuto delle relazioni sanitarie recenti: condizioni stabili e adeguatamente trattate possono escludere la misura alternativa anche in presenza di patologie gravi, se sussistono esigenze di sicurezza e specialpreventive legate alla gravità del reato e alla pena residua.
  • La semplice indicazione di ritardi in esami diagnostici o di assenza di percorsi riabilitativi non è automaticamente idonea a convincere il giudice se non prova che tali carenze abbiano concretamente compromesso lo stato di salute o la necessità di cure non erogate.
  • Il rischio epidemiologico (es. Covid) va documentato e collegato in modo concreto all'impatto sulle condizioni di salute del detenuto per influire sulla decisione giudiziaria; dichiarazioni generiche sul rischio non sono sufficienti.
  • Nei ricorsi in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e fondate: motivi vaghi o non dimostrati (soprattutto riguardo alla pericolosità/dangerosità del detenuto) risultano manifestamente infondati e possono condurre all'inammissibilità e alla condanna alle spese, comprensiva di sanzione alla Cassa delle ammende.

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