Ordinanza n. 12600/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria finale e relativa graduatoria del profilo FT50 - assistente tecnico artificiere, nonché nota di chiarimento sull'applicazione del limite del 20% degli idonei
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, nei limiti del proprio interesse, il decreto di approvazione della graduatoria finale e la graduatoria relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico artificiere, nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della Difesa. Hanno contestato l'applicazione del limite massimo del 20% degli idonei previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, lamentando la conseguente mancata inclusione nella graduatoria degli idonei. È stata inoltre impugnata la nota ministeriale di chiarimento del 2 aprile 2026 e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi i verbali della Commissione esaminatrice, con riserva di proporre motivi aggiunti. È stata domandata anche l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria nelle posizioni corrispondenti al punteggio conseguito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'applicazione del limite del 20% degli idonei né la domanda di inserimento in graduatoria. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, ritenuti destinatari dell'adempimento notificatorio. Ha autorizzato i ricorrenti a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., attraverso la pubblicazione dell'ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella pagina relativa alla procedura concorsuale. I ricorrenti dovranno inoltrare alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, la richiesta di pubblicazione corredata degli atti indicati. L'Amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro venti giorni dalla richiesta e mantenerla fino al deposito della sentenza definitiva, rilasciandone attestazione. La prova della notifica, comprensiva dell'attestazione, dovrà essere depositata dai ricorrenti entro venti giorni dal rilascio. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
limite del 20% degli idonei
La norma è richiamata quale base normativa dell'applicazione del limite massimo degli idonei nella graduatoria concorsuale; l'ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità o l'interpretazione.
Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Richiamato quale fondamento del provvedimento di integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i candidati inseriti in una graduatoria concorsuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei graduati.
- Qualora il numero dei destinatari renda particolarmente onerosa la notificazione individuale, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione del ricorso e del provvedimento giudiziale sul sito dell'amministrazione nella pagina dedicata alla procedura.
- Nella notificazione per pubblici proclami disposta dal giudice, il ricorrente deve attivare tempestivamente l'amministrazione mediante richiesta corredata degli atti prescritti e depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione e della relativa attestazione amministrativa entro il termine stabilito.
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