Cassazione Penale, Sentenza n. 37786/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale del riesame, denunciando vizi di motivazione e illogicità, rilevando che due elementi indicati dalla Cassazione in sede rescindente (dichiarazioni su incontro presso uno studio dentistico e le iniziative imprenditoriali - pizzeria/polleria e distributore di carburante) erano stati esclusi o non adeguatamente valutati; che il Tribunale avrebbe altresì introdotto un elemento nuovo (lavori ENI per deposito carburanti a Brancaccio) senza confrontarsi con la memoria difensiva e con dichiarazioni rese in sede difensiva; che non risultava accertata una formale affiliazione né il concorso in delitti-fine; che molte delle relazioni contestate erano invece rapporti esclusivamente con il padre per finalità personali/imprenditoriali e non contributi all'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, investito dall'annullamento con rinvio, ha correttamente effettuato un nuovo e completo esame delle risultanze probatorie, conformemente all'art. 627 cod. proc. pen., e ha adeguatamente motivato sui punti indicati dalla sentenza rescindente. Pur escludendo il valore decisivo dei due specifici elementi segnalati dalla Cassazione, il Tribunale ha individuato altri elementi indiziari residui (intercettazioni, incontri organizzati tra esponenti mafiosi, ruolo di intermediario tra il padre detenuto/controllato e i sodali, organizzazione di incontri per traffico di stupefacenti e per affari economici di interesse mafioso, la commissione di un'aggressione tramite soggetti mafiosi) ritenuti sufficienti a qualificare la gravità indiziaria. La Corte ha inoltre affermato che la mancanza di una formale affiliazione o di reati-fine direttamente attribuiti non esclude la partecipazione quando emergano "facta concludentia" e una stabile integrazione nel tessuto organizzativo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La corte sottolinea che per il reato di associazione di tipo mafioso non è indispensabile la formale investitura o la commissione di specifici reati-fine: rileva la stabile e organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo e la prova tramite "facta concludentia" e comportamenti di ruolo (es. funzione di collegamento, organizzazione di incontri, uso del nome/autorità mafiosa).
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio è chiamato a un nuovo completo esame del materiale probatorio e può giungere a conclusioni diverse purché non ripeta il percorso logico censurato dalla sentenza rescindente; deve fornire adeguata motivazione sui punti sottoposti a verifica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai limiti della motivazione del ricorso in cassazione (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari).
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'omessa valutazione di una memoria difensiva dal giudice del riesame comporta nullità solo se la memoria contiene censure autonome e decisive; nel caso la memoria non ha assunto carattere decisivo rispetto alla valutazione.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (dopo annullamento per vizio di motivazione) può e deve riesaminare integralmente le prove e può giungere alle stesse o a diverse conclusioni purché motivi adeguatamente e non ripeta il percorso logico censurato dalla Cassazione.
- Per l'accertamento della partecipazione ad associazione mafiosa non è necessaria la formale affiliazione o la prova della commissione di reati-fine: rilevano le condotte concreti e ripetute che dimostrino l'integrazione stabile nel sodalizio ("facta concludentia"), come il ruolo di intermediario, l'organizzazione di incontri riservati e l'uso dell'autorità mafiosa.
- L'esclusione di alcuni elementi indiziari precedentemente contestati non determina automaticamente l'assenza di gravità indiziaria se restano altri elementi convergenti e significativi che, considerati unitariamente, indicano la partecipazione al sodalizio.
- La mancata valutazione di una memoria difensiva è rilevante solo se la difesa formula deduzioni nuove ed autonome che risultino decisive per l'esito della valutazione cautelare; altrimenti l'omissione non determina nullità.
- Nei procedimenti cautelari la valutazione indiziaria è globale e non atomistica: il giudice deve bilanciare e collegare tra loro molteplici elementi indiziari per verificare la concludenza rispetto all'addebito.
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