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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03389/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre verbali di accertamento elevati tra il 2011 e il 2012 nei confronti del legale rappresentante di una società cooperativa agricola, in qualità di trasgressore, e della società, quale obbligata in solido. L’addebito riguardava la mancata registrazione nel SIAN del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte conferiti dai soci oltre quota, nonché la mancata trasmissione delle ricevute di versamento o della fideiussione relativa, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa sul prelievo supplementare latte. Dopo i verbali, la società pagava la somma di euro 2.000 per ciascuna violazione, dichiarando di avvalersi dell’istituto del pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981. La Regione emetteva comunque tre ordinanze-ingiunzioni, ritenendo che quel pagamento non avesse effetto estintivo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo estinte le violazioni per effetto del pagamento. La Corte d’appello riformava la decisione e respingeva le opposizioni, aderendo all’orientamento che escludeva l’effetto estintivo. In cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi, ma prima della decisione depositavano provvedimenti regionali di autotutela che revocavano le tre ordinanze-ingiunzioni, sostenendo quindi il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito perché, sulla base della documentazione depositata in memoria, prende atto che la Regione ha annullato in autotutela le tre ordinanze-ingiunzioni oggetto di opposizione. Ne deriva la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il giudizio di legittimità viene quindi definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese tra le parti. La Corte precisa inoltre che, in ragione di questo tipo di definizione, non segue il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, L. n. 119/2003

    individua il termine entro cui andavano effettuate la registrazione nel sistema informativo e gli adempimenti connessi al versamento del prelievo latte.

  • art. 6, comma 7, D.M. 31 luglio 2003

    prevede l'obbligo di trasmissione della documentazione relativa al versamento o della fideiussione per il prelievo dovuto.

  • art. 5, comma 5, L. n. 119/2003

    stabilisce la sanzione applicabile per l'inadempimento degli obblighi relativi al prelievo supplementare latte.

  • art. 16 L. n. 689/1981

    è invocato dai ricorrenti quale base del pagamento in misura ridotta; la vicenda mostra che l'effetto estintivo non è stato deciso nel merito dalla Cassazione, perché il giudizio si è estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude che, nella definizione per cessazione della materia del contendere, possa farsi luogo al raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'amministrazione emette un provvedimento di autotutela che revoca gli atti sanzionatori impugnati, viene meno l'interesse alla decisione e la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché manca ormai un concreto interesse ad ottenere una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere può comportare la compensazione integrale delle spese di lite, ove la vicenda lo giustifichi.
  • In caso di cessazione della materia del contendere non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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