Cassazione Civile, Ordinanza n. 08349/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto che assumeva di avere riportato lesioni a seguito di un sinistro stradale. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta o comunque considerata infondata nei limiti in cui l'importo liquidato risultava già integralmente superato da somme versate dall'assicuratore. La Corte d'appello aveva ritenuto accertato un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti nel sinistro, attribuendo il 70% della responsabilità a un altro conducente e il 30% al danneggiato, e aveva quantificato il danno residuo in misura inferiore a quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle caratteristiche del luogo; 2) violazione degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice fondato il concorso di colpa su una contestazione non sollevata e per non avere escluso che la condotta dell'altro conducente fosse causa esclusiva dell'evento; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno biologico e sulla personalizzazione del danno, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere riconosciuto un maggior danno rispetto a quello tabellare; 4) violazione delle norme sulla liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno e omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte ridotto ulteriormente il risarcimento applicando criteri ritenuti errati e motivando in modo illogico; 5) omessa pronuncia sulla domanda di interessi compensativi o da ritardo sul risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito e che mancasse un adeguato assolvimento degli oneri di specificità e localizzazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo, reputando radicalmente illogica la parte della motivazione d'appello che riduceva il danno patrimoniale facendo leva sulla pretesa ragionevole diminuzione del reddito con l'età e sul coefficiente relativo allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. La Corte ha precisato che, pur essendo corretta l'adozione di coefficienti aggiornati e attendibili, la riduzione operata per quei due ulteriori criteri era priva di logica giuridica. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio a diversa Sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla riformulazione del motivo di ricorso; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il ricorrente deve indicare in modo puntuale e localizzare negli atti processuali i documenti e gli elementi su cui fonda la censura; la mancanza comporta inammissibilità.
Richiamato in relazione al concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno.
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno da fatto illecito.
Richiamato con riferimento alla responsabilità nella circolazione stradale e al concorso di colpa dei conducenti.
Invocato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione, ma la censura è stata respinta nei primi tre motivi perché sostanzialmente volta a rivalutare il merito.
Richiamato per censurare l'uso delle prove e l'asserita decisione su fatti non contestati; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova lettura del materiale istruttorio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata considerata una critica di merito non consentita in cassazione.
Norma richiamata per la liquidazione integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato per il risarcimento del danno da fatto illecito secondo i criteri delle obbligazioni.
Richiamato in relazione al danno non patrimoniale e alla sua liquidazione.
Richiamato per ribadire che l'attore che chiede il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della domanda, inclusa la dinamica del sinistro e l'eventuale apporto causale della propria condotta.
Richiamato con riferimento alle presunzioni nella ricostruzione del danno e della dinamica causale.
Richiamato in relazione al requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione, rilevante quando il ragionamento giudiziale sia meramente apparente.
r.d. n. 1403 del 1922
Richiamato per escludere l'uso dei coefficienti di capitalizzazione risalenti, non più adeguati al corretto risarcimento del danno da incapacità di guadagno.
Richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha distinto le censure effettivamente di legittimità da quelle che miravano a un riesame del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti e se, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la critica investe la valutazione probatoria, il motivo è inammissibile o infondato se si risolve in una richiesta di riesame del merito.
- In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, il danneggiato che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la dinamica del sinistro e l'eventuale concorso causale della propria condotta.
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il ragionamento decisorio risulti privo di reale coerenza logico-giuridica e non consenta di comprendere la ratio della decisione.
- Per la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di guadagno non devono essere impiegati coefficienti di capitalizzazione risalenti e inadeguati; il giudice deve usare parametri aggiornati e scientificamente affidabili.
- La riduzione del risarcimento fondata sulla presunta diminuzione del reddito con l'avanzare dell'età del danneggiato e sullo scarto tra vita fisica e vita lavorativa è priva di adeguata base logica, ove non sorretta da un percorso argomentativo coerente e da dati normativamente o scientificamente attendibili.
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