Cassazione Penale, Ordinanza n. 08778/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per avere ricevuto un semirimorchio, secondo la sentenza impugnata, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa e con finalità di profitto. Con il primo motivo si deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che, anche computando le sospensioni del corso della prescrizione intervenute nel giudizio di merito, il termine fosse ormai maturato; con il secondo e il terzo motivo si contestava la motivazione della Corte territoriale sulla ricostruzione dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, rilevando che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e che, comunque, i periodi di sospensione del corso della prescrizione erano stati correttamente computati per complessivi 420 giorni, con termine finale fissato al 9 settembre 2025, data successiva alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di appello. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati e aspecifici i motivi che miravano a contestare la motivazione sulla responsabilità, perché diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile per avere ricevuto un bene di provenienza delittuosa, con consapevolezza della provenienza illecita e fine di profitto, elementi incompatibili con una censura di mero merito in cassazione.
La prescrizione è stata esclusa perché il termine non era ancora maturato alla data rilevante; inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Le sospensioni del corso della prescrizione, correttamente computate, hanno determinato un allungamento del termine finale di prescrizione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla data della sentenza impugnata.
- La censura sulla prescrizione deve confrontarsi in modo specifico con i singoli segmenti di sospensione del termine, altrimenti è aspecifica e manifestamente infondata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove sotto il profilo della ricostruzione dell'elemento materiale e psicologico, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente esente da vizi.
- La decisione di merito che accerti la ricezione di un bene di provenienza delittuosa con consapevolezza della sua origine illecita e con finalità di profitto è insindacabile in cassazione quando il ricorso miri solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
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