Cassazione Penale, Sentenza n. 11662/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di lesione personale (fatto del 23/02/2017) e deducono: 1) violazione procedurale per diniego di assunzione/prodizione della prova testimonialae (art. 507 c.p.p. e rinnovazione in appello); 2) vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati e della attendibilità della persona offesa; 3) errata applicazione della legge penale e violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e prove emerse, con specifica censura sull'asserita mancanza di contributo di Mazzone Antonino alla realizzazione del fatto; 4) omissione nell'applicare la circostanza attenuante della provocazione (art. 62 c.p.), sostenendo che la persona offesa avrebbe aggredito per prima e Giampiero sarebbe intervenuto solo per sedare la lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: 1) primo motivo manifestamente infondato: la prova richiesta (teste Fallica) era superflua poiche il teste si era allontanato prima della colluttazione; la mancata rinnovazione in appello richiede la dimostrazione dell'oggettiva necessità dell'istruttoria, che non è stata fornita; 2) secondo motivo inammissibile per ragioni processuali: le doglianze sulla motivazione non sono proponibili in cassazione per sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (limite introdotto dagli artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000); 3) terzo motivo manifestamente infondato: la censura attiene al merito e alla valutazione probatoria (non sindacabile in cassazione nel caso concreto); 4) quarto motivo inammissibile: la circostanza attenuante della provocazione è stata correttamente esclusa dai giudici di merito perché la reazione con lesioni è risultata macroscopicamente sproporzionata rispetto alla mera discussione iniziale. Conseguenze: confermata inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.500,00 oltre accessori
Norme richiamate
Distinzione tra vizio di motivazione ammissibile o meno in cassazione; comma 1 richiamato per motivi di impugnazione, comma 2-bis richiede che alcune doglianze sulla motivazione non siano proponibili per sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace
Regola l'ammissione di nuove prove: in appello le nuove prove sono sottoposte a più severa valutazione e l'omessa assunzione può essere sindacata in cassazione solo se vi è manifesta e assoluta necessità
Norma richiamata in relazione all'istruttoria dibattimentale e alle basi della motivazione di merito (valutazione dei motivi processuali connessi all'istruttoria)
Richiamata dai ricorrenti in tema di regole di ammissione delle prove, ma la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto ai limiti di impugnabilità stabiliti dalle norme speciali
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. 6/2/2018 n.11)
Limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace con riferimento al vizio della motivazione
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte chiarisce che non si applica alla correlazione tra imputazione e risultanze istruttorie, che attiene al merito
Richiamato in relazione a eventuali concorsi di persone nel fatto, ma la censura dei ricorrenti sul contributo causale è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in cassazione nel caso di specie
Disciplina le circostanze attenuanti, tra cui la provocazione; la Corte ha confermato l'esclusione dell'attenuante per macroscopica sproporzione tra fatto ingiusto e reazione
Stabilisce le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La richiesta di ammissione di nuove prove in appello (art. 507 c.p.p.) richiede la dimostrazione dell'obiettiva necessità: il giudice di legittimità sindaca la mancata ammissione solo se dalla motivazione emergono lacune o illogicità decisive evitabili con l'assunzione della prova
- Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace esistono limiti all'impugnabilità in cassazione sul punto della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 2-bis e 39-bis d.lgs. n. 274/2000): molte censure sulla motivazione sono inammissibili
- Le censure che attengono alla mera valutazione del merito e della prova non sono tipicamente sindacabili in Cassazione quando la norma limita l'ambito di controllo; occorre distinguere tra violazioni di diritto procedurale (impugnabili) e diverse valutazioni probatorie (di merito)
- La circostanza attenuante della provocazione richiede che non sussista una sproporzione talmente grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra provocazione e reazione: reazioni con lesioni macroscopicamente sproporzionate non beneficiano dell'attenuante
- Chi propone l'ammissione di prova in appello deve documentare la sua rilevanza e indispensabilità rispetto al quadro già formato in primo grado; altrimenti la richiesta può essere ritenuta manifestamente superflua
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