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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50263/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, avanzata dal Pubblico Ministero in udienza, della circostanza aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio (per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 e del termine di 90 giorni dell'art. 85). Il Procuratore impugna sostenendo che il giudice ha illegittimamente precluso il potere/dovere del P.M. di formulare contestazioni suppletive ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e che il Tribunale ha confuso l'istituto della prescrizione con il regime di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha errato nel dichiarare la tardività della contestazione suppletiva e nell'equiparare termini di procedibilità a termini di prescrizione. La Cassazione ha affermato il diritto/dovere del P.M., ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., di formulare contestazioni suppletive in dibattimento e ha constatato la nullità dell'operato del giudice che ha precluso tale attività. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.p.

    Riconosciuto come fondamento del potere/dovere del Pubblico Ministero di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento, anche per circostanze aggravanti già note dalle indagini, e senza limiti temporali estrinseci collegati alla querela.

  • art. 516 c.p.p.

    Norma sulle "nuove contestazioni" che consente al P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove; interpretata come strumento operativo senza limiti temporali che precludano la modifica dell'imputazione nella fase dibattimentale.

  • art. 85 D.lgs. 150/2022

    Richiamato dal Tribunale quale fonte del termine di 90 giorni per la proposizione della querela; la Cassazione ha comunque ritenuto che il decorso di tale termine non precluda al P.M. di procedere a contestazione suppletiva che renda il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 129 e 529 c.p.p.

    Il Tribunale aveva dichiarato la sentenza ai sensi di queste norme per "non doversi procedere"; la Cassazione ha annullato tale decisione in quanto fondata su preclusione illegittima della contestazione suppletiva.

  • art. 624 e art. 625 c.p.

    Norme penali relative al fatto contestato (appropriazione di energia elettrica e aggravante per uso di mezzo fraudolento o rapporto con pubblico servizio); la contestazione suppletiva riguardava un'aggravante che mutava il regime di procedibilità.

  • art. 178 e 179 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla nullità assoluta derivante dalla formulazione dell'imputazione da parte del giudice che ha precluso illegittimamente l'atto obbligatorio del P.M.; la nullità ha portato all'annullamento della sentenza.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per affermare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che impone al P.M. il potere/dovere di esercitare e adeguare l'azione penale in dibattimento.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 139/2015

    Utilizzata dalla Corte di Cassazione per sostenere che la contestazione tardiva di aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e che la possibilità di contestazione suppletiva in dibattimento è compatibile con il diritto di difesa, richiedendo solo misure procedurali (es. termini per difesa, richiesta di riti alternativi).

  • Cass. Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)

    Richiamata come consolidato orientamento che non pone limiti temporali all'esercizio, in dibattimento, del potere del P.M. di modificare l'imputazione o di formulare nuove contestazioni; le nuove contestazioni sono fisiologiche nel sistema accusatorio e mirano a garantire che la sentenza corrisponda alla fattispecie provata.

  • Cass. Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023

    Decisione di so-stegno che ammette la possibilità, nel caso di reati divenuti perseguibili a querela, che il P.M. in dibattimento contestando un'aggravante renda il reato procedibile d'ufficio anche se il termine per la querela è decorso.

Massime di principio

  • La possibilità di contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) non è soggetta a limiti temporali collegati al termine per la querela e può essere esercitata anche se la querela non è stata proposta entro i termini previsti da norme speciali.
  • Il giudice del dibattimento non può sindacare a monte l'ammissibilità della contestazione suppletiva per motivi di presunta tardività riconducibili a termini di querela o di prescrizione: deve invece decidere sul capo d'imputazione così come modificato e valutare la responsabilità penale alla luce della nuova contestazione.
  • Occorre distinguere nettamente tra prescrizione (estinzione del reato per decorso del tempo) e regime di procedibilità (condizione per l'esercizio dell'azione penale); l'equiparazione tra questi istituti da parte del giudice è illegittima.
  • Se il P.M. propone una contestazione suppletiva che rende il reato procedibile d'ufficio, il suo potere ha natura di dovere/obbligo costituzionale (art. 112 Cost.) e il P.M. deve poter proseguire l'azione penale adeguata alla nuova formulazione dell'imputazione.
  • La contestazione tardiva di aggravanti, pur potendo mutare significativamente il quadro processuale, è ammissibile; il corretto bilanciamento tra obbligatorietà dell'azione penale e diritto di difesa si realizza concedendo al difensore i termini e le garanzie difensive necessari (es. richiesta di prove, termini per riti alternativi).
  • Il rifiuto del giudice di pronunciarsi sulla contestazione suppletiva integra una nullità rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza: il rimedio principale del P.M. è l'impugnazione della sentenza per omissione di pronuncia sul nuovo capo.
  • In situazioni analoghe è prudente che la difesa chieda espressamente termini e misure difensive idonee (es. richiesta di accesso a nuove prove, istanza per rito abbreviato quando consentito) se viene proposta una contestazione suppletiva che incide sul regime di procedibilità o sull'entità della pena.

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