Cassazione Penale, Sentenza n. 27301/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello per mancata ricezione della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello: al momento della notifica si trovava in detenzione domiciliare in luogo diverso dal domicilio eletto presso lo studio del difensore, e la notifica era stata eseguita contestualmente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse previamente esperita la notificazione personale al domicilio eletto. Inoltre censurava l'assenza di motivazione della Corte di appello sulla eccezione di nullità tempestivamente sollevata dal difensore prima dell'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Pur confermando che l'elezione di domicilio resa con la domanda di patrocinio a spese dello Stato opera anche per il procedimento principale (quindi la notifica al difensore poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 161), ha stabilito tuttavia che, in presenza di stato di detenzione domiciliare diverso dal domicilio eletto, la notificazione all'imputato doveva essere eseguita mediante consegna nel luogo di detenzione. Poiché la Corte d'appello era stata informata dello stato di detenzione e non ha rinnovato la notificazione né motivato sulla eccezione, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. La richiesta di liquidazione degli onorari del difensore è stata respinta alla Corte di Cassazione e rinviata al giudice di merito o di rinvio.
Norme richiamate
L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale; la notificazione al difensore può essere effettuata ex comma 1 e, se ricorrono i presupposti, anche contestualmente. Tuttavia non prevale sull'obbligo di notificare il detenuto nel luogo di detenzione quando lo stato di detenzione risulti dagli atti.
norma che disciplina la nullità della citazione
La nullità assoluta prevista dall'art. 179 ricorre solo quando la notificazione sia omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; violazioni delle modalità esecutive possono invece essere sanate ai sensi dell'art. 184 salvo che la notificazione risulti inidonea.
norma sulla sanatoria delle nullità relative
Le violazioni formali delle modalità di notificazione possono essere fatte rientrare nella sanatoria di cui all'art. 184 se risultino comunque idonee a garantire la conoscenza dell'atto; nel caso in esame nessuna sanatoria si è realizzata perché l'imputato e il difensore non hanno partecipato al dibattimento e la nullità era stata tempestivamente eccepita.
art. 420 e art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 420, comma 2 e art. 420-bis, comma 2; richiamata la modifica introdotta dalla l. n. 150/2022
Prima di procedere in assenza dell'imputato il giudice deve accertare la regolare costituzione delle parti e disporre la rinnovazione delle notificazioni nulle; la conoscenza effettiva dell'udienza non sostituisce la necessità della notificazione regolare dell'atto introduttivo.
Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020 (S.)
richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere sempre eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione, anche se è stata resa dichiarazione o elezione di domicilio, e anche se la detenzione è domiciliare o per altra causa.
art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002
art. 83, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione degli onorari del difensore è di competenza del giudice di rinvio o del giudice di merito, per cui la Corte di Cassazione ha rinviato la relativa valutazione.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio resa con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per il procedimento principale e legittima la notificazione al difensore, salvo diversi obblighi imposti dallo stato di detenzione.
- Se l'imputato è detenuto (anche in detenzione domiciliare) la notificazione dell'atto processuale deve essere effettuata mediante consegna nel luogo di detenzione; la notifica al difensore non sostituisce quella al detenuto quando lo stato di detenzione risulta dagli atti.
- La conoscenza effettiva della data dell'udienza da parte dell'imputato non surroga la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio: in caso di notifica irregolare il giudice deve disporre la rinnovazione prima di procedere in sua assenza.
- La nullità derivante da vizi nelle modalità di notificazione può essere sanata in presenza degli estremi dell'art. 184, ma la sanatoria non opera se l'imputato non ha partecipato al dibattimento e la nullità è stata tempestivamente eccepita.
- Quando la difesa eccepisce tempestivamente la nullità della notificazione prima dell'udienza, il giudice deve motivare in ordine alla eccezione e, se necessario, rinviare per la rinnovazione; l'omessa motivazione rende la sentenza annullabile.
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