Cassazione Penale, Ordinanza n. 26796/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello. La fattispecie riguarda la contestazione di una condotta che la difesa voleva riqualificare come concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni altrui. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della riqualificazione in concorso ex art. 393 c.p.; con il secondo motivo si denunciavano violazione di legge e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato e da suo padre, ma in realtà si sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua, evidenziando l'assenza di un incarico, di un accordo o di un collegamento funzionale tra l'imputato e l'iniziativa del preteso creditore, con conseguente esclusione della configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 393 c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio, senza evidenziare un travisamento idoneo a rendere illogica la motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, in particolare, esclude che, in mancanza di incarico, accordo o collegamento funzionale con l'iniziativa del creditore, la condotta possa essere qualificata come concorso del terzo nel reato.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Viene richiamato implicitamente quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare con riferimento al vizio di travisamento della prova e ai limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini del concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è sufficiente una mera vicinanza fattuale o occasionale all'iniziativa del creditore: occorre un concreto incarico, un accordo o comunque un collegamento funzionale tra il terzo e l'azione principale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali, quando il ricorso non indichi un errore percettivo decisivo capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è meramente apparente e non può superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi esclusi, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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